Cassazione Penale, Sentenza n. 18514/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990 e plurime violazioni art. 73 e aggravanti art. 80). Il ricorrente contestava principalmente: 1) la utilizzabilità del materiale investigativo acquisito tramite Europol e Ordini di Indagine Europei (O.I.E.) eseguiti dall'autorità giudiziaria francese, lamentando la mancata conoscenza delle modalità di acquisizione e decriptazione dei dati e la violazione del principio del contraddittorio; 2) l'attribuzione indiziaria basata su dichiarazioni del coindagato Ursini che, secondo la difesa, erano rese dopo la decisione del riesame; 3) la mancata verifica concreta del pericolo di reiterazione e l'errata scelta della custodia in carcere anziché misura meno afflittiva, considerata la temporaneità e marginalità dell'impegno dell'indagato come trasportatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nella sua totalità (con la formula "Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento"). Ha ritenuto pienamente utilizzabili i materiali trasmessi in esecuzione degli O.I.E. eseguiti dalla magistratura francese, osservando che: la Procura italiana aveva messo a disposizione della difesa tutta la documentazione ricevuta; gli O.I.E. erano stati emessi ai sensi del d.lgs. n. 108/2017 (art. 45) per acquisire documenti/dati già in possesso dell'autorità di esecuzione; la legge e la prassi unionale fondano la cooperazione sulla presunzione di legittimità delle attività svolte dallo Stato membro esecutore salvo elementi concreti contrari; la decriptazione è distinta dalla captazione e i dati decriptati possono essere acquisiti ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p.; l'assenza della possibilità di consultare verbali strettamente secretati dall'autorità francese non ha violato il diritto di difesa, alla luce delle norme UE che consentono eccezioni per esigenze di segretezza; infine il Tribunale aveva adeguatamente fondato la sussistenza dei gravi indizi e del pericolo di recidiva, giustificando la custodia cautelare in carcere come misura necessaria. La misura cautelare è quindi sostanzialmente confermata.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 74; art. 73, comma 1; art. 80, comma 2
Norme sostanziali utilizzate per qualificare i reati contestati (traffico e detenzione di sostanze stupefacenti con aggravanti) e a fondamento della misura cautelare.
d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108
art. 34; art. 43; art. 45
Disciplina gli Ordini di Indagine Europei (O.I.E.) attuando la Direttiva 2014/41/UE. La Corte distingue tra art. 43 (assistenza tecnica per intercettazioni) e art. 45 (richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni/ acquisizione di informazioni già in possesso dell'autorità di esecuzione): i due O.I.E. in esame erano stati richiesti ai sensi dell'art. 45 e quindi attengono a dati già acquisiti dall'autorità francese.
art. 234-bis c.p.p.
Consente l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero; la Corte lo ritiene applicabile ai dati decriptati trasmessi dallo Stato membro esecutore, qualificandoli come "rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale".
art. 191 c.p.p.
Richiamato dalla difesa come norma che può portare all'inutilizzabilità del materiale in caso di illegittimità del procedimento acquisitivo; la Corte osserva che la documentazione necessaria era stata comunque messa a disposizione o giustificata dall'autorità francese sotto segreto.
Direttiva 2014/41/UE (Mutua assistenza giudiziaria in materia di indagini penali)
Sovrintende al principio di riconoscimento reciproco degli O.I.E.: lo Stato di esecuzione esegue l'O.I.E. conformemente alla propria legge e, in assenza di seri motivi contrari, non puo' imporre formalità aggiuntive; la Corte sottolinea la presunzione di conformità e il limite per rifiutare l'esecuzione solo per incompatibilità con diritti fondamentali.
Direttiva 2012/13/UE
Diritti di informazione e accesso alla documentazione a favore degli arrestati/detenuti; la Corte rileva che la deroga (comma 4) consente rifiuti motivati per esigenze di segretezza adottati dall'autorità giudiziaria dello Stato esecutore senza violare il diritto ad un equo processo, se accompagnati da controllo giudiziale.
Costituzione italiana
Principio di parità delle parti e diritto al giusto processo: la Corte valuta che non sia stato violato, avendo la difesa ricevuto il materiale disponibile e non essendo emersi pregiudizi concreti.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamata come parametro di tutela dei diritti di difesa nell'ambito della cooperazione UE; la Corte non ravvisa violazioni in concreto.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamata per il diritto a un equo processo; la Corte ritiene assodata la compatibilità delle modalità di acquisizione con i principi fondamentali, salvo prova concreta contraria.
Massime di principio
- I materiali acquisiti tramite Ordini di Indagine Europei eseguiti da un altro Stato membro sono presumibilmente legittimi: il giudice italiano presume la conformità della procedura estera alla luce del principio di riconoscimento reciproco, salvo che la difesa dimostri elementi concreti che provino la violazione di principi fondamentali.
- Decriptazione e captazione sono operazioni distinte: il dato informatico reso intellegibile mediante algoritmo può essere considerato "documento" acquisibile (art. 234-bis c.p.p.), purché sia dimostrata la genuinità del trasferimento su supporto immodificabile o sia fornita adeguata documentazione dall'autorità estera.
- Quando l'O.I.E. riguarda dati già in possesso dell'autorità esecutrice (art. 45 d.lgs. n.108/2017), non trova applicazione la disciplina nazionale sulle intercettazioni (artt. 266 e ss. c.p.p.) per le acquisizioni ex post; la verifica della legittimità dell'acquisizione spetta in primo luogo all'autorità che ha operato secondo la propria legge.
- La mancata trasmissione di verbali o elementi coperti da segreto dallo Stato esecutore non determina automaticamente inutilizzabilitÃ: è ammessa una limitazione all'accesso difensivo per motivi di sicurezza o di indagine, purché sia adottata da autorità giudiziaria e non pregiudichi il diritto ad un processo equo.
- Difetti relativi a una sola fonte probatoria non annullano la decisione se il convincimento del giudice poggia su più elementi idonei a giustificare la misura (principio della pluralità delle ragioni giustificatrici).
- Per la valutazione delle esigenze cautelari il giudice deve accertare la gravità degli indizi e il concreto pericolo di reiterazione; la mera durata limitata dell'impiego nell'associazione o la funzione marginale non escludono la custodia se vi è grave quadro indiziario e rischio di permanenti contatti con l'ambiente criminale.
- Chi contesta la legittimità o la compatibilità costituzionale della procedura estera deve fornire elementi di fatto e di diritto che dimostrino concretamente la lesione dei principi fondamentali: l'onere della prova grava su chi eccepisce il vizio.
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