Sentenza n. 385/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - della nota inviata via PEC da ESTAR l’08.10.2025, con la quale ha comunicato che “in riferimento alla diffida indicata in oggetto, pervenuta a questa struttura tramite PEC in data 30/09/2025, si comunica che la Commissione Giudicatrice si è riunita in data 06/10/2025, come attestato da apposito verbale agli atti, al fine di esaminare le questioni sollevate in merito alla codifica dei Dispositivi Medici inclusi nell’“Allegato può contenere”. A seguito della discussione, la Commissione ha concordato che, qualora dovessero emergere specifiche esigenze da parte degli utilizzatori, i dispositivi medici indicati nell’“Allegato può contenere” potranno essere integrati nel corso dell’esecuzione contrattuale, previa valutazione da parte della stessa Commissione Giudicatrice. Si precisa che tale determinazione, conforme agli atti di gara, è stata assunta per tutti i lotti in cui è presente l’“Allegato può contenere” e che, sin dall’avvio dei contratti, il relativo percorso di integrazione è stato avviato, come noto alla Sua Assistita”, con riferimento al Lotto n. 1; - del Verbale della Commissione Giudicatrice del 06.10.2025; se ed in quanto occorrer possa, sempre con riferimento al Lotto n. 1: - del Verbale della Commissione Giudicatrice dell’11.06.2025; - della nota di ESTAR del 02.07.2025; - della determinazione n. 989 del 30.07.2025, recante il differimento del termine per la stipula dei contratti di accordo quadro relativo alla procedura in oggetto; in via subordinata, se ed in quanto occorrer possa: - della determinazione n. 395 del 21.03.2025, recante “Aggiudicazione procedura aperta, in modalità telematica, per la conclusione di accordo quadro per l’affidamento quadriennale della fornitura protesi ortopediche di vario tipo, compresi lotti non aggiudicati, spaziatori e dispositivo per il trattamento di rottura irreparabile della cuffia dei rotatori, (36 lotti) per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana (CUI 2020-032-0020) codice gara 9132210. CPV 33183200-8”, relativamente al Lotto n. 1, nella parte in cui non è stata esclusa l’offerta presentata da Limacorporate S.p.A.; - tutti i Verbali della Commissione Giudicatrice e del seggio di Gara (allegati alla determ. n. 395 del 21.02.2025, doc. 17), sempre limitatamente al Lotto n. 1, nella parte in cui non è stata esclusa l’offerta presentata da Limacorporate S.p.A.; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di presentare motivi aggiunti, anche in relazione agli atti non conosciuti e istanze cautelari, nonché di agire nel presente giudizio o in separata sede per il risarcimento dei danni; nonché per la condanna di ESTAR a dare puntuale esecuzione, con riferimento al Lotto n. 1, alla determinazione n. 395 del 21.03.2025, recante l’aggiudicazione della “Procedura aperta, in modalità telematica, per la conclusione di accordo quadro per l’affidamento quadriennale della fornitura protesi ortopediche di vario tipo, compresi lotti non aggiudicati, spaziatori e dispositivo per il trattamento di rottura irreparabile della cuffia dei rotatori, (36 lotti) per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana (cpv 33183200-8)”, in via subordinata per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere, anche a titolo di risarcimento in forma specifica, la riforma della graduatoria per l’aggiudicazione dell’Accordo quadro per il Lotto n. 1, con l’inserimento di Stryker al primo posto. In subordine, laddove non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, Stryker Italia S.r.l si riserva di agire in separata sede per il risarcimento del danno per equivalente; nonché per la declaratoria di inefficacia dell’Accordo quadro con Limacorporate S.p.A. quanto al Lotto n. 1, nella denegata ipotesi in cui, nelle more della presente impugnazione, fosse stato sottoscritto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di ESTAR dell'8 ottobre 2025 e verbale della Commissione giudicatrice del 6 ottobre 2025, relativi alla mancata immediata contrattualizzazione dei dispositivi indicati nell'allegato C.4bis per il lotto n. 1, nonché, in via subordinata, gli atti di gara e l'aggiudicazione in favore della controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata al secondo posto nel lotto n. 1 di una procedura aperta per la fornitura di protesi di spalla, contestava la mancata codificazione e contrattualizzazione dello stelo Accolade II e degli ulteriori dispositivi indicati nell'allegato C.4bis, qualificandoli come prodotti a completamento dell'impianto tipo o rilevanti ai fini dell'ampiezza di gamma. Deduceva: violazione e falsa applicazione della lex specialis, carenza dei presupposti di fatto e contraddittorietà rispetto agli atti della procedura; difetto di motivazione; contraddittorietà con l'aggiudicazione e con le comunicazioni relative ai tracciati dei prodotti; violazione degli artt. 3, 5, 17, 18 e 120 d.lgs. 36/2023, dei principi di parità di trattamento, libera concorrenza, buona fede e tutela dell'affidamento; esercizio surrettizio dei poteri di autotutela in violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990; nonché disparità di trattamento rispetto alla controinteressata, la cui offerta sarebbe stata valutata diversamente. Chiedeva inoltre l'esecuzione dell'aggiudicazione, la riforma della graduatoria con collocazione al primo posto, il risarcimento in forma specifica o per equivalente e, ove stipulato, la declaratoria di inefficacia dell'accordo quadro. ESTAR e la controinteressata eccepivano la tardività e l'inammissibilità del ricorso, rilevando che la lesione derivava già dagli atti del luglio 2025, nonché l'acquiescenza conseguente alla sottoscrizione dell'accordo quadro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha dichiarato che l'impugnazione della nota dell'8 ottobre 2025 e del verbale del 6 ottobre 2025 era inammissibile per difetto originario di interesse, poiché tali atti avevano natura meramente confermativa e non autonomamente lesiva. La decisione di non contrattualizzare immediatamente i dispositivi dell'allegato C.4bis era già contenuta nel verbale dell'11 giugno 2025, nella nota del 2 luglio 2025 e nella determinazione n. 989 del 30 luglio 2025, atti che avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati. Anche la censura contro l'aggiudicazione in favore della controinteressata era tardiva, poiché il quadro lesivo risultava delineato al momento della determinazione n. 989 del 30 luglio 2025. Nel merito, il Collegio ha comunque ritenuto infondati i primi cinque motivi, richiamando una precedente sentenza della stessa Sezione relativa alla medesima procedura. La lex specialis consentiva di contrattualizzare i soli dispositivi oggetto dell'offerta, inclusi quelli a completamento dell'impianto tipo e relativi all'ampiezza di gamma, mentre i prodotti dei modelli C.4bis e C.4.1bis, inseriti nell'allegato "può contenere", non erano pertinenti allo stretto oggetto del lotto e potevano essere eventualmente contrattualizzati in fase esecutiva, previa valutazione e in presenza di specifiche esigenze cliniche. Lo stelo Accolade II era stato indicato soltanto nell'allegato C.4bis, non era stato offerto nell'impianto tipo, non era corredato da documentazione tecnica in gara e la relativa scheda era stata trasmessa solo dopo l'aggiudicazione; pertanto non era stato oggetto di valutazione della Commissione. L'erronea allegazione dei modelli C.4bis e C.4.1bis alla determinazione di aggiudicazione costituiva una svista riconoscibile e non modificava l'oggetto dell'aggiudicazione, successivamente chiarito dalla determinazione n. 989. Le note sui tracciati non erano idonee a modificare né la lex specialis né la volontà amministrativa già espressa. Il sesto motivo è stato respinto anche nel merito: non vi era disparità di trattamento, poiché il dispositivo della controinteressata era stato valutato sulla base della documentazione tecnica e della relazione presentate in gara ed era riferito al prodotto richiesto dalla lex specialis, sicché le situazioni non erano comparabili. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori, in favore di ciascuna delle due parti resistenti; nulla spese nei confronti dell'altra società non costituita.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
Il giudizio relativo alla procedura di gara è stato trattato secondo il rito speciale appalti, con riferimento ai termini decadenziali applicabili all'impugnazione degli atti lesivi.
art. 74 c.p.a.
Richiamato nell'intestazione normativa della decisione, unitamente all'art. 120 c.p.a.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il rinvio alla motivazione di una precedente sentenza della stessa Sezione in presenza di identità della causa petendi.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione; la censura non è stata accolta, anche perché gli atti precedenti esplicitavano la ragione della mancata contrattualizzazione.
artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990
Invocati per sostenere che la mancata contrattualizzazione costituisse un esercizio surrettizio di autotutela; la prospettazione è stata ritenuta infondata.
artt. 3, 5, 17, 18 e 120 d.lgs. 36/2023
Richiamati dalla ricorrente a sostegno dei principi di parità di trattamento, concorrenza, buona fede, tutela dell'affidamento e corrispondenza tra aggiudicazione e contratto; il ricorso è stato respinto.
Massime di principio
- Un atto successivo è meramente confermativo e privo di autonoma lesività quando si limita a ribadire una determinazione già compiutamente assunta da precedenti atti amministrativi, senza svolgere una nuova istruttoria né esprimere una nuova valutazione sostanziale; l'impugnazione deve allora essere proposta contro l'atto originario nel termine decadenziale.
- Nelle procedure di gara, la contrattualizzazione può essere limitata ai prodotti effettivamente compresi nell'offerta valutabile secondo la lex specialis; i prodotti indicati in un allegato avente funzione meramente eventuale o integrativa, non pertinenti allo stretto oggetto del lotto e privi della documentazione tecnica richiesta, non diventano automaticamente oggetto dell'aggiudicazione.
- L'erronea allegazione di documenti a un provvedimento di aggiudicazione non modifica l'oggetto sostanziale della gara quando la volontà amministrativa effettiva risulta univocamente riconoscibile dagli atti e l'errore è una svista palese, successivamente chiarita o rettificata dall'amministrazione.
- La successiva possibilità di contrattualizzare, durante l'esecuzione dell'accordo quadro, prodotti indicati in un allegato eventuale non equivale alla loro immediata aggiudicazione: essa richiede specifiche esigenze degli utilizzatori, una previa valutazione e il ricorso agli istituti previsti dalla disciplina dei contratti pubblici.
- Non sussiste disparità di trattamento tra offerte quando i prodotti posti a confronto non sono situazioni comparabili, in particolare se un prodotto è stato corredato della documentazione tecnica richiesta e valutato in gara, mentre l'altro è stato indicato soltanto in un allegato eventuale e la relativa documentazione è stata prodotta dopo l'aggiudicazione.
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