Cassazione Penale, Sentenza n. 06767/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della custodia cautelare in carcere per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e)). Il vizio centrale denunciato riguarda l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ex art. 309 c. 8 c.p.p. a uno dei due difensori nominati (l'avv. Maurizio Cacaci), nonostante la nomina sia stata formalmente comunicata durante l'interrogatorio di garanzia; l'eccezione è stata sollevata tempestivamente dal codifensore ma rigettata dal Tribunale distrettuale che ha richiamato un precedente di Cassazione ritenuto non applicabile al caso concreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha qualificato l'omessa comunicazione dell'avviso al secondo difensore come causa di nullità a regime intermedio suscettibile di essere eccepita dal codifensore e non preclusa in quanto il ricorrente non ha concorso a cagionarla: la nomina del nuovo difensore era avvenuta con le forme previste (dichiarazione in interrogatorio). Ne è seguita l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila (ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.). La Corte ha però precisato che l'annullamento non comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare, che resta efficace se il Tribunale del riesame è intervenuto entro il termine previsto.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p. (commi 7, 8, 9, 10)
L'omesso avviso di fissazione dell'udienza camerale a uno dei difensori costituisce nullità a regime intermedio; il termine per la decisione è perentorio e solo l'omessa decisione nel termine determina inefficacia della misura (c.10), non invece l'annullabilità del provvedimento emesso tempestivamente
art. 96 c.p.p. (commi 1 e 2)
La nomina di un difensore con dichiarazione resa in sede di interrogatorio di garanzia è rituale e attribuisce il mandato; tale esercizio del diritto non integra di per sé una causa che escluda la deducibilità della nullità dell'omesso avviso
art. 182 c.p.p.
Preclude la deducibilità della nullità da parte di chi abbia dato o concorso a darne causa; la Corte ha ritenuto che nel caso in esame non ricorresse tale concorso alla causa
art. 274 lett. c) c.p.p.
Norma richiamata nel provvedimento cautelare come motivazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento probatorio, ecc. nella loro massima pregnanza)
art. 606 c.p.p. (lett. b, c, e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di norme di diritto)
Giurisprudenza richiamata (Sez. 4 n. 45208/2019, Sez. 6 n. 42799/2005, Sez. U n. 39060/2009, Sez. 4 n. 29954/2020, Sez. U n. 33540/2001)
La Corte richiama orientamenti consolidati: l'omesso avviso a uno dei difensori è nullità a regime intermedio; l'eccezione deve essere tempestiva; la nullità non è deducibile da chi ha concorso a causarLa; l'annullamento non implica automatica inefficacia della misura se il riesame è intervenuto nel termine
Massime di principio
- L'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame a uno dei difensori nominati configura una nullità processuale a regime intermedio; può essere eccepita tempestivamente dal codifensore e fa annullare l'atto impugnato se non sussistono cause ostative alla deducibilità
- La mera nomina di un nuovo difensore con dichiarazione rituale (es. durante interrogatorio di garanzia) non costituisce, di per sé, 'concorso a dar causa' della mancata notifica e dunque non priva l'indagato della possibilità di eccepire la nullità
- Solo l'abuso del diritto o condotte volte strumentalmente a pregiudicare la regolarità dell'avviso (es. ripetute e improvvise modifiche di difensori finalizzate a ostacolare le comunicazioni) possono integrare una causa che esclude la deducibilità della nullità
- L'annullamento dell'ordinanza di riesame per errori procedurali non determina automaticamente la caducazione della misura cautelare: la misura resta efficace se il provvedimento del riesame è stato adottato entro il termine perentorio previsto; la perdita di efficacia si verifica solo quando il tribunale non si pronuncia nel termine
- In situazioni analoghe, il giudice del riesame chiamato a valutare un'eccezione di mancata notifica dovrebbe (a) verificare la ritualità della nomina del difensore, (b) accertare l'eventuale concorso colposo o doloso dell'indagato nell'omissione, e (c) se la nullità è sussistente e deducibile, annullare e rinviare; solo ove sia evidente l'abuso del diritto potrà essere negata la deducibilità
- Se la notifica tardiva dell'avviso impedisse il rispetto del termine perentorio fissato dalla legge per il riesame, può configurarsi l'inefficacia della misura ex art. 309 c.10; occorre però valutare caso per caso la tempestività dell'intervento del giudice e l'effettivo nesso causale tra la notifica mancante e il superamento del termine
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