Sentenza n. 4099/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 483/2024, depositata e resa pubblica il 31.01.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 11254/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 483/2024, relativa all’assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 483/2024, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnargli la carta elettronica del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024. Ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il ricorrente ha prodotto copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo, effettuata il 25 marzo 2024. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione della sentenza. Il ricorrente ha quindi dedotto l’omessa esecuzione del giudicato relativamente all’assegnazione della carta e all’accredito dell’importo complessivo di 1.500 euro.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha verificato la sussistenza dei presupposti formali dell’ottemperanza: produzione del titolo giudiziale e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché notificazione del titolo e rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha rilevato che l’inadempimento ministeriale era rimasto incontestato e che risultavano determinati sia l’an sia il quantum del credito. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi 1.500 euro. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato considerato connesso ai doveri d’istituto e quindi non remunerato. È stata respinta la domanda di astreinte, poiché la carta del docente costituisce un contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione, non un corrispettivo, e la condanna a un’ulteriore somma è stata ritenuta manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’attuazione del giudicato formatosi su una pronuncia giurisdizionale non eseguita dall’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, adottando anche misure sostitutive e, nei casi previsti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata perché, in relazione alla funzione della carta del docente quale contributo per aggiornamento e formazione e non quale corrispettivo, la relativa domanda è stata ritenuta manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso in ottemperanza nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché il titolo esecutivo era stato notificato e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso prima della proposizione del ricorso.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa della carta elettronica del docente, riconosciuta nel caso concreto per tre annualità, per un importo complessivo di 1.500 euro.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la produzione del titolo giudiziale passato in giudicato, della relativa attestazione e della prova della notificazione, con il rispetto del termine dilatorio applicabile, soddisfa i presupposti formali per l’esame della domanda esecutiva.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento e non fornisce indicazioni sull’esecuzione del giudicato, e risultano determinati l’an e il quantum della prestazione dovuta, il giudice può ordinare direttamente l’adempimento indicando contenuto e termine dell’obbligazione.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare contestualmente un commissario ad acta, prevedendo un termine ulteriore decorrente dalla comunicazione dell’inadempimento e consentendogli di delegare l’attività a un dirigente o funzionario dell’ufficio di appartenenza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in ragione della natura e della funzione della prestazione oggetto del giudicato, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; in particolare, la carta del docente, qualificata come contributo per aggiornamento e formazione e non come corrispettivo, non giustifica nel caso deciso un’ulteriore condanna pecuniaria.
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