Cassazione Civile, Ordinanza n. 19498/2022 del 16/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava il risarcimento del danno per l'occupazione e la trasformazione illegittima di un terreno privato, parzialmente occupato per la realizzazione di una strada pubblica senza previo provvedimento amministrativo. La Corte d'appello aveva prima accertato la responsabilità dell'ente gestore della strada e poi, con sentenza definitiva, lo aveva condannato al risarcimento con rivalutazione monetaria e interessi. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse riconosciuto rivalutazione e interessi dalla data dell'illecito, in ultrapetizione rispetto alla domanda della controparte che aveva chiesto tali accessori solo dall'8 ottobre 2003, data della costituzione in mora; 2) in subordine, violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la danneggiata avesse acquistato il terreno solo nell'agosto 2003 e quindi non potesse pretendere accessori per un periodo anteriore; 3) ancora in subordine, violazione degli artt. 832, 1470, 2043 c.c., 75 e 111 c.p.c., contestando la legittimazione della società attrice a far valere il danno prodotto anteriormente all'acquisto, poiché il diritto risarcitorio non si trasferirebbe automaticamente con la vendita del bene, salvo specifica pattuizione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse pronunciato ultra petita indicando come dies a quo degli accessori la data di consumazione dell'illecito, mentre la domanda era limitata all'8 ottobre 2003. Ha inoltre richiamato il principio per cui il diritto al risarcimento del danno subito da un bene è autonomo rispetto al diritto di proprietà e non si trasferisce automaticamente con l'alienazione del bene, salvo patto contrario. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha fissato la decorrenza di rivalutazione e interessi dall'8 ottobre 2003 sulle somme liquidate a titolo risarcitorio. Le spese di tutto il giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda, né attribuire accessori con decorrenza diversa da quella richiesta dalla parte
art. 2697 c.c.
il motivo è stato proposto per contestare la decorrenza del danno e degli accessori, ma è stato assorbito
artt. 832, 1470, 2043 c.c.
richiamati per sostenere che il diritto risarcitorio per il danno al bene non si trasferisce automaticamente con la vendita dell'immobile, essendo autonomo rispetto al diritto di proprietà
artt. 75 e 111 c.p.c.
richiamati in relazione alla contestazione della legittimazione ad agire del successore a titolo particolare
Massime di principio
- Nel giudizio di risarcimento del danno, il giudice deve rispettare il petitum e la causa petendi della domanda: riconoscere rivalutazione e interessi da una data diversa da quella domandata integra ultrapetizione.
- Il diritto al risarcimento del danno subito da un bene è autonomo rispetto al diritto di proprietà sul bene stesso e non si trasferisce automaticamente con la vendita, salvo espressa pattuizione tra alienante e acquirente.
- Se la parte attrice delimita la propria richiesta di accessori a una specifica data di costituzione in mora, il giudice non può far decorrere rivalutazione e interessi da un momento anteriore solo perché coincidente con l'illecito.
- Quando l'accoglimento di un motivo assorbe gli altri, le censure residue restano prive di esame e non incidono sull'esito finale della decisione.
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