Cassazione Civile, Ordinanza n. 21789/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcune dipendenti addette a un convitto hanno agito per ottenere: a) differenze retributive per avere svolto, tra il 19 novembre 2001 e il 5 febbraio 2006, mansioni asseritamente proprie della superiore posizione C1; b) l'indennità di istitutore per il medesimo periodo; c) l'indennità di turno. Il tribunale aveva accolto in larga parte le domande, mentre la Corte d'appello di Perugia aveva riformato parzialmente la decisione, ritenendo non dimostrato lo svolgimento di mansioni superiori e infondate le pretese sull'indennità di istitutore, ma riconoscendo il lavoro a turni e la mancata contestazione del relativo credito. Le ricorrenti hanno dedotto, con sei motivi, ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; mancata considerazione del giudicato interno; erronea imposizione di oneri di allegazione e prova su valutazioni che spettavano al giudice; violazione delle norme e delle clausole collettive che definivano i profili B2 e C1; omesso esame di fatti decisivi relativi alle mansioni effettivamente svolte, al grado di autonomia e responsabilità e all'assenza di altre figure socio-assistenziali superiori; violazione della contrattazione integrativa in tema di indennità di istitutore. L'INPS ha resistito e proposto ricorso incidentale sostenendo che l'indennità di turno richiedeva turnazione a rotazione sull'intero orario di servizio e che, in ogni caso, la mancata effettuazione di turni notturni/festivi escludeva il diritto al compenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale e ha dichiarato assorbito il terzo; ha accolto, per quanto di ragione, il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, rilevando che la Corte d'appello non aveva compiuto il corretto percorso di accertamento in tre fasi per valutare le mansioni superiori e non aveva adeguatamente esaminato i presupposti contrattuali dell'indennità di istitutore e il loro rapporto con l'indennità di turno. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'INPS, perché mirava sostanzialmente a una diversa lettura delle clausole collettive integrative e dei fatti, non sindacabile nei termini prospettati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La censura di violazione di legge e di contratti collettivi nazionali è ammissibile in cassazione; la denuncia di ultrapetizione e dei vizi processuali richiede però che la questione sia realmente estranea al devolutum. La doglianza su contratti integrativi è sindacabile solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o del vizio motivazionale nei casi consentiti.
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice decide su una questione non devoluta; nel caso concreto non vi era ultrapetizione perché la questione dello svolgimento di mansioni C1 era stata devoluta in appello dall'INPS.
art. 342 c.p.c.
La devoluzione in appello delimita il thema decidendum; nel caso concreto la questione delle mansioni superiori era comunque oggetto dell'impugnazione dell'ente.
art. 324 c.p.c.
Il giudicato interno si forma solo sulla 'minima unità' di decisione non impugnata; se è impugnata una delle componenti della sequenza fatto-norma-effetto, l'intera statuizione resta aperta.
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale presuppone una statuizione definitivamente non contestata; qui non si era formato giudicato interno sui profili relativi alle mansioni superiori.
art. 113 c.p.c.
Il giudice applica d'ufficio la norma giuridica, ma ciò non esonera la parte dall'allegare i fatti necessari; nel caso concreto la Corte ha ritenuto erroneo l'approccio della sentenza d'appello alla prova delle mansioni superiori.
art. 2103 c.c.
È richiamato quale parametro, in via generale, per l'accertamento e la tutela delle mansioni superiori; l'omissione del corretto percorso di verifica integra violazione di legge.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
Nel pubblico impiego contrattualizzato lo svolgimento di mansioni superiori richiede attribuzione prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti della qualifica superiore e l'effettivo esercizio dei correlati poteri e responsabilità.
art. 1362 c.c.
Canone letterale dell'interpretazione contrattuale; il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile perché non denunciava una reale violazione del canone, ma chiedeva una nuova interpretazione delle clausole.
art. 1363 c.c.
Canone di interpretazione complessiva delle clausole, richiamato dalle ricorrenti per sostenere la persistenza della disciplina sull'indennità di istitutore.
art. 1364 c.c.
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere che la disciplina successiva non avesse eliminato espressamente quella previgente.
art. 1361 c.c.
Richiamato dalle ricorrenti nell'ambito dell'interpretazione sistematica e storica della contrattazione collettiva integrativa.
art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165/2001
La pubblicità del contratto collettivo nazionale giustifica il sindacato di legittimità sulla sua violazione; la stessa regola non si estende ai contratti integrativi decentrati se non nei limiti dei canoni ermeneutici.
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
La violazione dei contratti collettivi nazionali è ricorribile ex art. 360, n. 3, c.p.c.; per i contratti integrativi la censura è limitata alla violazione dei criteri legali di interpretazione o al vizio motivazionale.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente incidentale in relazione al dovere di motivazione e al giusto processo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente incidentale come parametro del giusto processo, senza esito favorevole.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente incidentale, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la pretesa alle differenze retributive per mansioni superiori richiede un accertamento articolato in tre fasi: ricostruzione delle attività concretamente svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali rilevanti e raffronto tra fatti e inquadramento; se una di queste fasi manca nella motivazione, la decisione è censurabile per violazione di legge.
- Lo svolgimento di mansioni superiori non si desume da una mera etichetta funzionale, ma va verificato in termini di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale dei compiti della qualifica superiore, con effettivo esercizio dei correlati poteri e responsabilità.
- Il giudicato interno si forma sulla statuizione nella sua unità minima fatto-norma-effetto: l'impugnazione anche di uno solo degli elementi della sequenza riapre la cognizione sull'intera decisione su quel punto.
- La denuncia di ultrapetizione richiede che il giudice abbia deciso una questione realmente estranea all'oggetto devoluto; se la questione è stata impugnata dalla controparte, non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La censura in cassazione sui contratti collettivi integrativi non può risolversi nella richiesta di una nuova interpretazione del testo negoziale; è necessario dedurre la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Nelle controversie sul trattamento economico accessorio, il giudice deve verificare i presupposti contrattuali specifici di ciascuna indennità e il loro eventuale rapporto di assorbimento o cumulabilità, senza fermarsi a un richiamo generico della prassi applicativa.
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