Cassazione Civile, Ordinanza n. 29772/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La società gestrice del servizio idrico aveva ingiunto al destinatario il pagamento di una somma residua relativa a fatture per fornitura d'acqua riferite al periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2012. L'opposizione dell'utente era stata accolta dal Giudice di pace, che aveva annullato l'ingiunzione per prescrizione del credito. Il Tribunale aveva confermato la decisione, ritenendo sia l'illegittimità delle ingiunzioni fiscali emesse dalla società concessionaria per difetto di potestà attributiva, sia la prescrizione della pretesa. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità per omessa pronuncia, sostenendo che il Tribunale si sarebbe limitato a decidere su una questione pregiudiziale senza affrontare il merito; 2) violazione dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 150/2011, per non avere applicato il rito ordinario di cognizione; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere trascurato atti interruttivi della prescrizione e le prove offerte dal gestore; 4) violazione dell'art. 1 r.d. n. 639/1910, per avere escluso che una società in house a capitale interamente pubblico possa emettere ingiunzione di pagamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia, rilevando che il Tribunale si era pronunciato anche sul merito della prescrizione, ritenendo insussistenti validi atti interruttivi e non equiparabili ai solleciti di pagamento non accertativi del credito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mirava solo a una diversa valutazione del fatto e delle prove. Ha ritenuto il quarto motivo non decisivo rispetto alla ratio decidendi, richiamando comunque il principio per cui il procedimento ex r.d. n. 639/1910 è utilizzabile anche per entrate privatistiche da parte della P.A., purché il credito sia certo, liquido ed esigibile, e ricordando che la società in house va parificata a un organo della P.A.; tuttavia tale questione non intaccava la decisione fondata sulla prescrizione. Nessuna condanna alle spese per difetto di difesa dell'intimato; disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2948 n. 4 c.c.
Il credito per somministrazione di acqua è stato ritenuto soggetto al termine di prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione della pretesa per decorso del tempo in mancanza di validi atti interruttivi.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È stata esclusa la nullità per omessa pronuncia perché il giudice di merito si era comunque espresso sulla questione decisiva della prescrizione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La dedotta violazione di legge non è stata accolta, poiché la censura non ha mostrato un errore di diritto idoneo a ribaltare la decisione.
art. 32, comma 1, d.lgs. n. 150/2011
La doglianza sulla mancata applicazione del rito ordinario non è stata accolta, poiché il ricorrente non ha scalfito la ratio decisoria della sentenza impugnata.
art. 115, comma 1, c.p.c.
La censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito.
art. 360 n. 5 c.p.c.
L'omesso esame è stato escluso perché la doglianza era in realtà una contestazione della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti.
art. 1 r.d. 14 aprile 1910 n. 639
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'ingiunzione fiscale può essere utilizzata dalla P.A. anche per entrate di diritto privato, se il credito è certo, liquido ed esigibile; ha inoltre ricordato che la società in house affidataria di pubblici servizi è parificata a un organo della P.A.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale, non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur affrontando una questione pregiudiziale, esamini anche il profilo decisivo del merito, come la prescrizione del credito.
- I meri solleciti di pagamento non accertativi del credito non integrano, di regola, validi atti interruttivi della prescrizione.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, perché il controllo di legittimità non consente una diversa ricostruzione del merito.
- Il procedimento di ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 è astrattamente utilizzabile anche per crediti di natura privatistica della P.A., purché il credito sia certo, liquido ed esigibile e la sua determinazione discenda da fonti e parametri obiettivi e predeterminati.
- La qualificazione di una società in house affidataria di pubblici servizi può rilevare ai fini dell'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale, ma la relativa questione è irrilevante se la decisione impugnata si fonda autonomamente su un'altra ratio non scalfita dal ricorso.
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