Cassazione Penale, Sentenza n. 4831/2024 del 02/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna in primo grado per il delitto di cui agli artt. 48 e 479 c.p., in relazione all'art. 476 comma 2 c.p., per aver prodotto un falso certificato medico in sede di procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile. Sono stati proposti tre motivi: 1) nullità per violazione del diritto di difesa in quanto l'udienza di appello del 17/03/2022 si tenne senza che il difensore di fiducia della ricorrente fosse stato preventivamente notiziato della richiesta di trattazione orale formulata da altro difensore per altra imputata; 2) vizio di motivazione e inosservanza di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante elementi favorevoli (incensuratezza, età, assenza di profitti illeciti); 3) mancata applicazione delle sanzioni sostitutive introdotte dalla riforma (art. 545-bis c.p.p. e art. 95 D.Lgs. n.150/2022) in favore dell'imputata, con richiamo alla tardiva entrata in vigore della nuova disciplina rispetto al deposito della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, in via assorbente, il primo motivo. Ha richiamato la normativa emergenziale (art. 23/23-bis D.L. n.137/2020 e connessi) secondo la quale la richiesta di discussione orale deve essere comunicata a tutte le parti; la mancata notifica al difensore di fiducia della ricorrente ha comportato una nullità di ordine generale a regime intermedio, non sanabile dalla successiva partecipazione di un difensore d'ufficio. Tuttavia la Corte ha altresì constatato che, per i calcoli di prescrizione effettuati sugli atti disponibili (tenuto conto anche della sospensione Covid e delle norme transitorie), il reato si era già estinto per prescrizione. Poiché l'eventuale rinvio sarebbe incompatibile con l'obbligo di dichiarare immediatamente la causa estintiva, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, pronunciando la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 23 bis D.L. n.137/2020 (convertito L. n.176/2020)
la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto... entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la richiesta di trattazione orale, pur nelle procedure emergenziali che consentono decisione in camera di consiglio, deve essere comunicata a ciascuna parte; l'omessa comunicazione lede il diritto al contraddittorio e determina nullità di ordine generale se ha impedito la partecipazione effettiva del difensore.
art. 97 comma 4 c.p.p.
La designazione di un difensore d'ufficio presente all'udienza non sana l'omessa preventiva comunicazione della richiesta di trattazione orale al difensore di fiducia: la partecipazione successiva non rimuove la nullità derivante dalla violazione del diritto di difesa.
art. 178 lett. c) c.p.p.
La nullità rilevata è qualificata come nullità di ordine generale a regime intermedio, valutabile in Cassazione se tempestivamente dedotta.
art. 129 comma 1 c.p.p.
La Corte ha richiamato il principio dell'immediata declaratoria della causa estintiva (prescrizione): se la prescrizione risulta dai dati disponibili e non richiede accertamenti di merito, deve prevalere e comportare l'annullamento senza rinvio.
artt. 48 e 479 c.p.; art. 476 comma 2 c.p.
Norme sostanziali relative al reato contestato (falsità e ottenimento di benefici mediante documenti falsi). La pronuncia di Cassazione non è entrata nel merito della colpevolezza per effetto della declaratoria di prescrizione.
art. 83 comma 4 D.L. n.18/2020
La Corte ha tenuto conto dei giorni di sospensione dei termini processuali riferibili all'emergenza Covid nel computo della prescrizione, rilevando che, anche considerando tale sospensione, il termine massimo di prescrizione era spirato.
art. 545-bis c.p.p. e art. 95 D.Lgs. n.150/2022
Richiamate dalla difesa in relazione alla applicabilità di sanzioni sostitutive introdotte dalla riforma 'Cartabia'. La Corte non si è pronunciata sul merito di questa richiesta perché ha ritenuto prevalente la declaratoria di estinzione per prescrizione.
Massime di principio
- La richiesta di trattazione orale in appello, anche nell'ambito delle procedure emergenziali, deve essere comunicata a tutte le parti: la mancata comunicazione viola il diritto al contraddittorio e integra nullità rilevabile in Cassazione se tempestivamente dedotta.
- La partecipazione di un difensore d'ufficio all'udienza non sempre rimedia al vizio di mancata informazione preventiva del difensore di fiducia; la nullità è insanabile se ha impedito la partecipazione effettiva.
- Se la prescrizione del reato è accertabile dagli atti disponibili senza necessità di ulteriori indagini di merito, il giudice di legittimità deve dichiarare immediatamente l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio, anche quando sussistano altre nullità procedurali.
- Questioni processuali relative all'applicazione di nuove norme sostanziali o sanzionatorie (es. riforme penali) possono rimanere infruttuose se prima interviene una causa estintiva come la prescrizione; pertanto è importante tempestivamente verificare e computare i termini di estinzione del reato.
- Difesa pratica: in situazioni analoghe occorre assicurarsi che qualsiasi istanza di trattazione orale sia formalmente comunicata a tutti i difensori e, se la notifica manca, eccepire tempestivamente la nullità ai fini della successiva impugnazione.
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