Cassazione Civile, Ordinanza n. 34447/2024 del 25/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di indagini bancarie, l'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento nei confronti di un professionista, recuperando a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2008. In autotutela l'Amministrazione aveva poi ridotto gli imponibili ai soli versamenti non giustificati sui conti correnti del contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto giustificato un versamento di euro 51.550,00 qualificandolo come mutuo erogato da una conoscente del contribuente, nonostante, secondo l'Ufficio, mancasse prova adeguata del negozio sottostante e della restituzione della somma. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, dell'art. 51 d.P.R. 633/1972, dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente considerato giustificato il versamento sulla base di elementi non documentali e di dichiarazioni rese extraprocessualmente, senza prova di un contratto di mutuo o di altro titolo idoneo. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, anche per una asserita confusione tra importi diversi (51.550 euro e 100.000 euro).
La decisione
La Corte ha respinto la richiesta di estinzione del giudizio per definizione agevolata, rilevando che non vi era corrispondenza certa tra somme versate e controversia definita, né attestazione di definizione di tutti i carichi pendenti, e che comunque l'istanza proveniva dal controricorrente e non dal ricorrente. Ha quindi esaminato il ricorso e ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. La decisione impugnata è stata cassata perché il giudice di merito aveva superato la presunzione di redditività dei versamenti bancari senza un'adeguata prova documentale della loro provenienza, facendo affidamento su dichiarazioni extraprocessuali che finivano per eludere il divieto di prova testimoniale nel processo tributario. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la vicenda e potrà valutare anche l'eventuale definizione agevolata della controversia.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 600/1973
I versamenti sui conti correnti del contribuente costituiscono presunzioni di reddito e possono essere giustificati solo con prova idonea della loro diversa provenienza.
art. 51 d.P.R. 633/1972
È richiamato in tema di poteri istruttori dell'Amministrazione nelle indagini bancarie e di recupero a tassazione.
art. 2697 c.c.
La sentenza di merito ha violato il riparto dell'onere della prova, ponendo a carico dell'Ufficio un onere che spettava al contribuente per superare la presunzione sui movimenti bancari.
art. 115 c.p.c.
È invocato per censurare l'utilizzo di elementi probatori non correttamente valutati dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
È invocato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici sono astrattamente ammissibili nel processo tributario.
art. 2729 c.c.
Il divieto di prova testimoniale non comporta l'inammissibilità della prova presuntiva nel contenzioso tributario.
art. 7 d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario sono esclusi solo giuramento e prova testimoniale; è invece ammesso il ricorso alle presunzioni.
art. 36 d.lgs. 546/1992
È richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma la censura è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per nullità della sentenza per motivazione apparente.
Massime di principio
- Nel processo tributario i versamenti sui conti correnti del contribuente si presumono redditi imponibili e possono essere neutralizzati solo con prova concreta e documentale della loro diversa provenienza.
- Le dichiarazioni rese in sede extraprocessuale dalle parti non possono essere valorizzate in modo da aggirare il divieto di prova testimoniale previsto nel processo tributario.
- Il divieto di prova testimoniale nel contenzioso tributario non impedisce il ricorso alle presunzioni semplici, ma tali presunzioni devono comunque essere sorrette da elementi gravi, precisi e concordanti.
- Il giudice di merito non può ritenere provato un mutuo o altra causa giustificativa di un versamento bancario senza un adeguato supporto documentale, specie quando la prova sia decisiva per superare la presunzione fiscale.
- In cassazione non è consentito un nuovo esame del merito, ma solo il controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-formale della motivazione della decisione impugnata.
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