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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6843/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ndoka Ilia impugna l'ordinanza della Corte di appello di Venezia che ha respinto la richiesta di revoca o, in subordine, di sostituzione con misure meno afflittive della custodia in carcere applicata in vista di una procedura estradizionale promossa dall'Albania. La difesa deduce vizi di motivazione e violazione/erronea applicazione degli artt. 274 co.1 lett. b) e 714 co.2 c.p.p., lamentando che la Corte avrebbe confuso esigenze diverse (pericolo di reiterazione vs pericolo di fuga), valorizzando elementi attinenti alla reiterazione anziché al pericolo di fuga e basando quest'ultimo su inferenze ipotetiche, senza spiegare perché misure meno afflittive non sarebbero idonee.

La decisione

La Corte (di legittimità) ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente applicato il parametro dell'art. 274(1)(b) c.p.p. (pericolo di fuga), fondandosi sulla domanda estradizionale e sui rapporti con coindagati in diversi Stati, indicativi di una rete che agevolerebbe la fuga. Ha inoltre richiamato che la valutazione sul presupposto della misura era già stata effettuata in sede di convalida dell'arresto e che non sono intervenute cause di revoca previste dall'art. 715(6) c.p.p.; pertanto non erano prospettabili nuovi giudizi sullo stesso parametro senza fatti nuovi. Ha inoltre osservato che, ai sensi dell'art. 719 c.p.p., il sindacato sui provvedimenti cautelari estradizionali è limitato al vizio di violazione di legge e, quanto alla motivazione, alla sua totale mancanza o mera apparenza; qui la motivazione, seppur sintetica, non era apparente. Infine la richiesta generica di sostituzione con misure meno afflittive è stata ritenuta insufficiente dato il persistente, pressante pericolo di fuga. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Parametro utilizzato dalla Corte per valutare la perdurante esigenza della custodia cautelare in relazione al pericolo di fuga; considerata soddisfatta sulla base dei rapporti internazionali dell'estradando e della richiesta estradizionale.

  • art. 714 c.p.p.

    Indica l'obbligo di considerare, tra gli elementi, l'esigenza di garantire che la persona non si sottragga alla consegna; la Corte ha ritenuto rispettata tale considerazione richiamando le valutazioni operate ai sensi dell'art. 274.

  • art. 715, comma 6 c.p.p.

    Elenca le cause di revoca della misura cautelare estradizionale (es. mancato pervenimento della domanda di estradizione e dei documenti). La Corte ha rilevato che non sono intervenute tali cause, impedendo un nuovo apprezzamento del provvedimento senza fatti nuovi.

  • art. 700 c.p.p.

    Richiamato come riferimento ai documenti che accompagnano la domanda di estradizione; l'assenza dei documenti previsti può essere causa di revoca (richiamato in relazione all'art. 715).

  • art. 719 c.p.p.

    Limita la ricorribilità dei provvedimenti cautelari estradizionali al vizio di violazione di legge; con riguardo alla motivazione, consente sindacato solo se manca o appare del tutto assente.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e può prevedere il versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare euro 3.000.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti comunicativi della Cancelleria a seguito della pronuncia.

  • Sez. U., n. 26156 del 28/05/2003 (Di Filippo)

    Giurisprudenza richiamata per delimitare la portata del giudicato cautelare in materia estradizionale e per affermare che, senza fatti nuovi, non è consentito riesaminare parametri già valutati in sede di convalida.

  • Sez. U., n. 25080 del 28/05/2003 (Pellegrino)

    Giurisprudenza che chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari estradizionali, in particolare con riferimento alla valutazione della motivazione (mancanza o apparenza della motivazione).

  • Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione dell'eventuale assenza di colpa nel comportamento del ricorrente ai fini della liquidazione della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia estradizionale la custodia cautelare può essere confermata se la Corte ritiene sussistente un concreto pericolo di fuga, anche sulla base di collegamenti internazionali dell'indagato e della configurazione dei reati contestati.
  • Se la misura cautelare è stata già convalidata, il riesame in sede successiva è limitato: senza fatti nuovi che incidano sulla "situazione di libertà" non è possibile rimettere in discussione valutazioni già compiute (principio consolidato di giudicato cautelare).
  • Gli impugnativi dei provvedimenti cautelari collegati a procedimenti estradizionali sono disciplinati dall'art. 719 c.p.p.: il sindacato è in gran parte limitato ai vizi di diritto e, quanto alla motivazione, alla sua totale mancanza o mera apparenza.
  • Le doglianze generiche sulla motivazione o richieste indeterminate di substituzione con misure meno afflittive sono in genere insufficienti: occorre indicare concretamente misure alternative e dimostrare la loro idoneità a neutralizzare il rischio (es. idonei strumenti di controllo, impossibilitazione alla fuga).
  • Per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia in carcere in contesto estradizionale è efficace produrre elementi nuovi e specifici che modifichino il quadro fattuale (es. cessazione di rapporti internazionali, acquisizione documentale che alteri la gravità della posizione, sopravvenuta impossibilità di eseguire l'estradizione).
  • L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), dunque è importante valutare preventivamente la fondatezza procedurale dell'atto.

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