Cassazione Civile, Ordinanza n. 21131/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava euro 90.163, oltre interessi e sanzioni, in relazione a una fattura di acquisto di autovetture ritenuta relativa a operazione inesistente, poi stornata con nota di accredito registrata in un momento successivo. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo, da un lato, tardivo l'avviso per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 57 d.P.R. 633/1972 e inapplicabile il raddoppio dei termini perché l'Ufficio non aveva indicato o prodotto la denuncia penale; dall'altro, illegittima la verifica per protrazione oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 12, comma 5, L. 212/2000 senza autorizzazione motivata di proroga. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 5, L. 212/2000, sostenendo che il termine di permanenza dei verificatori non è perentorio e la sua violazione non comporta nullità dell'atto né inutilizzabilità degli elementi acquisiti; 2) violazione dell'art. 37 d.l. 223/2006, in combinato con l'art. 57 d.P.R. 633/1972, deducendo che per il raddoppio dei termini è sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari, senza necessità di effettiva presentazione o produzione della denuncia in giudizio.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che la violazione del termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente previsto dall'art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente non determina invalidità dell'avviso di accertamento in mancanza di una specifica sanzione legislativa. Ha inoltre ribadito che, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento ex art. 57 d.P.R. 633/1972 nel testo applicabile ratione temporis, non è necessaria l'effettiva denuncia penale, essendo sufficiente la ricorrenza di fatti che comportino l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.; il giudice tributario deve verificare in concreto la sussistenza di tali presupposti con una valutazione ex post, senza poter sindacare l'effettiva configurabilità del reato oltre tale ambito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
Ai fini del raddoppio dei termini di decadenza dall'azione accertatrice è sufficiente la sussistenza di fatti che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale; non è necessaria la prova dell'effettiva presentazione della denuncia o della sua produzione in giudizio.
art. 12, comma 5, L. n. 212/2000
Il termine di trenta giorni di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non è perentorio e la sua violazione non comporta, di per sé, nullità dell'avviso di accertamento né inutilizzabilità degli elementi raccolti.
art. 37, comma 24, d.l. n. 223/2006 conv. in L. n. 248/2006
La disciplina del raddoppio dei termini si collega alla presenza dell'obbligo di denuncia penale e non alla sua effettiva formalizzazione o al successivo esercizio dell'azione penale.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato in combinato con l'art. 57 d.P.R. 633/1972 quale norma modificata dal d.l. 223/2006 per il raddoppio dei termini di accertamento.
art. 331 c.p.p.
Costituisce il parametro per individuare l'obbligo di denuncia penale rilevante ai fini del raddoppio dei termini.
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Il richiamo all'uso di fatture inesistenti integra, secondo l'atto impositivo, una fattispecie penalmente rilevante idonea a fondare l'obbligo di denuncia.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- La violazione del termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, previsto dallo Statuto del contribuente, non determina automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento né l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti, in assenza di una espressa sanzione normativa.
- Il raddoppio dei termini di accertamento presuppone esclusivamente la sussistenza di fatti che impongano la denuncia penale; non occorre dimostrare l'effettiva presentazione della denuncia, ma il giudice deve verificare se, al momento rilevante, ricorressero i presupposti dell'obbligo di denuncia.
- Quando il contribuente deduce la tardività dell'atto per decorso dei termini, deve contestare specificamente l'assenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia; non è sufficiente limitarsi a rilevare l'assenza in atti della denuncia o del suo contenuto.
- Il giudice tributario non può sostituirsi al giudice penale nell'accertamento del reato, ma può e deve compiere una valutazione ex post della presenza dei fatti che rendono doverosa la denuncia penale ai fini del raddoppio dei termini.
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