Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/03/2017 n. 10507 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000. Hanno dedotto, tra l'altro, l'errata dichiarazione di tardività della richiesta di acquisizione di una sentenza tributaria, la mancata valutazione degli esiti dei procedimenti fiscali, l'assenza del dolo specifico di evasione, la mancata considerazione delle ragioni per cui le operazioni immobiliari non erano state perfezionate e lo storno successivo delle fatture, nonché l'assenza di un danno economico concreto e la carenza di motivazione sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto irrilevante la sentenza tributaria, anche perché comunque esaminata dalla Corte d'Appello. Ha confermato che il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione contenente le fatture false, indipendentemente dal successivo storno delle fatture, dal mancato perfezionamento delle compravendite o dall'effettivo conseguimento del rimborso IVA. Gli elementi valorizzati dai giudici di merito, tra cui l'inserimento delle fatture nella dichiarazione per ottenere un rimborso IVA di 420.000 euro, i rapporti familiari tra i soggetti coinvolti, l'assenza di precedenti dichiarazioni fiscali della società e lo storno successivo alle perquisizioni, sono stati ritenuti idonei a dimostrare il dolo di evasione. Quanto alla pena, è stata ritenuta sufficiente la motivazione fondata sui precedenti specifici e sui criteri dell'articolo 133 del codice penale.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2

    Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

    Il reato consiste nell'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti nella dichiarazione fiscale, con dolo specifico di evasione. È un reato di pericolo e di mera condotta, che si consuma con la presentazione della dichiarazione, senza necessità che si verifichi un effettivo danno erariale o che il rimborso IVA venga materialmente ottenuto.

  • Articolo 585 del codice di procedura penale

    Disciplina i termini per la presentazione dei motivi nuovi e degli atti di impugnazione. Nel caso concreto, la relativa censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché la sentenza tributaria era stata comunque valutata nel merito.

  • Articolo 603 del codice di procedura penale

    Riguarda la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello. La richiesta di acquisizione della sentenza tributaria non è stata accolta, poiché la decisione impugnata aveva comunque spiegato la sua irrilevanza rispetto agli elementi probatori già acquisiti.

  • Articolo 133 del codice penale

    Individua i criteri per la determinazione della pena. È stata ritenuta sufficiente una motivazione basata sui precedenti penali specifici, sull'entità dell'importo oggetto della frode e sull'applicazione della pena minima edittale per uno degli imputati.

Massime di principio

  • Nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti, il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale contenente le fatture, anche se le operazioni sottostanti non vengono perfezionate, le fatture vengono successivamente stornate o il rimborso fiscale non viene effettivamente riscosso.
  • Lo storno o l'annullamento successivo delle fatture non elimina normalmente la responsabilità penale, soprattutto se avviene dopo controlli o perquisizioni e non è adeguatamente documentato da ragioni economiche e contrattuali preesistenti.
  • Gli esiti favorevoli del procedimento tributario non vincolano automaticamente il giudice penale e non escludono di per sé il dolo di evasione, che deve essere valutato sulla base dell'insieme degli elementi probatori.
  • Per dimostrare l'assenza del dolo è necessario fornire una spiegazione documentata e coerente dell'operazione e delle sue vicende successive; la mera mancata realizzazione dell'affare o l'assenza di un danno fiscale concreto non sono sufficienti.
  • La motivazione sulla pena può essere sintetica quando richiama criteri legalmente rilevanti, quali precedenti specifici, gravità economica della frode e articolo 133 del codice penale, specialmente se viene applicata la pena minima.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.