Sentenza n. 398/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza prot. n. 0054550 del 12.4.2024 del Comune di Cesena con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere eseguite nel fabbricato sito in Cesena, Via Piave, 29, asseritamente abusive; - nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso con l’ordinanza di demolizione impugnata, ivi compresa la Comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 24393 del 15.2.2024 del Comune di Cesena; nonché per la declaratoria del diritto al mantenimento, conservazione o comunque alla regolarizzazione delle opere in contestazione di cui sopra, delle quali è stata illegittimamente ordinata la demolizione; nonché per la condanna del Comune di Cesena, in persona del Sindaco pro tempore, o chi per esso, al risarcimento del danno ingiusto, nelle forme della reintegrazione in forma specifica o del ristoro economico, arrecato dagli atti impugnati e dall’eventuale demolizione e ripristino delle opere in contestazione, da liquidarsi anche in via equitativa od a seguito di Perizia da disporsi in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione delle opere edilizie consistenti nella chiusura di terrazzi a vasca mediante realizzazione di abbaini
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione, deducendone l’illegittimità soltanto in via derivata rispetto al diniego della domanda di sanatoria edilizia, già impugnato in altro giudizio. La sanatoria riguardava opere realizzate in un fabbricato residenziale, consistenti nella chiusura di terrazzi a vasca mediante abbaini. Il Comune aveva respinto l’istanza ritenendo che la chiusura del terrazzo avesse determinato un aumento dell’altezza del fronte, in contrasto con l’art. 4.8.4 delle Norme del PUG. Le censure riproposte contro l’ordinanza di demolizione riguardavano violazione del giusto procedimento e del buon andamento, manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di imparzialità, omesso presupposto, incompetenza, sviamento, violazione dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 17, comma 2, della legge regionale Emilia-Romagna n. 23/2004, erronea applicazione della disciplina del PUG, falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto, travisamento, contraddittorietà e illogicità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che tutte le censure proposte contro l’ordinanza di demolizione erano formulate esclusivamente in via derivata rispetto al diniego di sanatoria. Poiché il diniego era stato impugnato in un distinto giudizio, deciso nella stessa udienza e respinto nel merito, è venuto meno il presupposto delle doglianze derivate. In assenza di censure autonome contro l’ordinanza di demolizione, non vi erano profili da scrutinare separatamente. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La norma è stata invocata dai ricorrenti in relazione alla domanda di sanatoria edilizia, ma il giudice non ne ha esaminato autonomamente il contenuto, avendo respinto il ricorso per la natura esclusivamente derivata delle censure.
art. 17, comma 2, l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti in materia di sanatoria edilizia, senza essere oggetto di autonoma interpretazione nella sentenza.
art. 4.8.4 Norme – Disciplina di piano del PUG 2021
La disposizione urbanistica è stata indicata dal Comune quale parametro ostativo alla sanatoria, poiché la chiusura dei terrazzi avrebbe determinato un aumento dell’altezza del fronte; il TAR non ne ha esaminato direttamente la portata, in ragione del rigetto del ricorso presupposto.
Massime di principio
- Quando l’impugnazione di un’ordinanza di demolizione è fondata esclusivamente su censure derivate dall’illegittimità del precedente diniego di sanatoria, il rigetto definitivo dell’impugnazione contro il diniego priva di fondamento le censure derivate proposte contro l’ordinanza.
- L’ordinanza di demolizione deve essere scrutinata autonomamente soltanto se contro di essa sono dedotti vizi propri, distinti da quelli riferiti all’atto presupposto.
- Il rigetto dell’impugnazione dell’atto presupposto comporta il rigetto dell’impugnazione dell’atto consequenziale quando quest’ultima non contenga censure autonome contro il provvedimento consequenziale.
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