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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32309/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22/10/2021, che aveva riformato la sentenza del Tribunale (13/11/2020): per l'annualità 2013 dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995; rideterminazione della pena per la residua contestazione del 2014. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) motivazione mancante o apparente (assenza di indicazione delle prove e dei criteri di valutazione); 2) vizio di motivazione perché la conclusione sulla rimozione/manomissione dei sigilli sarebbe congetturale, eccetto un singolo sigillo; 3) vizio perché la condanna sarebbe fondata su prove mai acquisite al fascicolo dibattimentale e quindi inutilizzabili; 4) eccezione di prescrizione del residuo reato relativo al 2014; 5) mancato rinnovo della prova richiesto dal ricorrente (acquisizione di documenti e consulenza tecnica).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto le deduzioni del ricorrente mere contestazioni di fatto non confrontate con la motivazione della Corte territoriale, che aveva riscontrato, anche in base alle dichiarazioni di più testi e di due professionisti estranei all'Eni, la forzata rimozione e la manomissione dei piombi sigillanti, anomalie contabili (vendite superiori alle giacenze formali) e la posizione di responsabilità/ interesse dell'imputato quale gestore. Il diniego della rinnovazione istruttoria è stato considerato corretto ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p., per mancanza della dimostrazione dell'assoluta necessità. Quanto alla prescrizione, la Corte ha rilevato che il reato del 2014 non risultava prescritto al momento della decisione impugnata (la prescrizione è sopravvenuta il 4/12/2021). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (determinato in via equitativa) e la rifusione, da parte dell'imputato, delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in Euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995

    Norma che disciplina la fattispecie contestata per l'annualità 2013; la Corte territoriale ha ritenuto che il reato relativo a tale annualità fosse estinto per prescrizione.

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiede che la rinnovazione istruttoria sia chiesta solo quando assolutamente necessaria; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato tale necessità e quindi ha legittimamente respinto la richiesta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese per il ricorrente in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per i criteri di valutazione sulla responsabilità e sulle somme da versare: la Corte di Cassazione, pur ritenendo il ricorso infondato, ha ritenuto che non vi fosse colpa grave nella presentazione dell'impugnazione e ha comunque disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione limita il sindacato sui fatti: i motivi che si limitano a deduzioni di fatto senza confrontarsi con la motivazione di merito sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
  • La rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 3, c.p.p. richiede la prova dell'assoluta necessità; se il materiale probatorio in giudizio è cospicuo, la richiesta può essere legittimamente respinta.
  • La valutazione tecnica e testimoniale sulla manomissione di sigilli e sulle anomalie contabili, adeguatamente motivata in sede di merito e corroborata da perizie indipendenti, è difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • La prescrizione va valutata alla data della decisione impugnata: se sopravviene successivamente non impedisce la pronuncia sulla residua parte non ancora prescritta.
  • Ricorsi mal formati (non numerati correttamente, con refusi o con motivi esposti in modo vago) aumentano il rischio di inammissibilità; è importante struttura chiara e puntuale dei motivi.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende) salvo che non si ritenga che il ricorso sia stato proposto con colpa grave.

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