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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40981/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società agricola)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui un ente locale aveva applicato a una società agricola una sanzione amministrativa di euro 10.000 per violazione della normativa regionale e statale in materia di coltivazioni con possibili organismi geneticamente modificati. L'accertamento, svolto da un'agenzia regionale e confermato da analisi su campioni di foglie di mais, aveva rilevato la presenza di un ibrido o di eventi OGM in una parte del fondo coltivato. La società aveva sostenuto di aver agito in buona fede, usando sementi certificate e munite di dichiarazione della ditta sementiera circa l'assenza di OGM, invocando l'esimente prevista dalla normativa speciale e, in via generale, l'assenza di colpa ex art. 3 l. 689/1981. Il giudice di primo grado aveva accolto la sua opposizione, mentre la corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo insufficiente la documentazione prodotta perché non proveniente dall'autorità pubblica. In cassazione la società ha dedotto: 1) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla presenza in atti di un certificato dell'autorità pubblica attestante l'assenza di OGM nelle sementi; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo all'utilizzo esclusivo di sementi della varietà indicata; 3) violazione dell'art. 3 l. 689/1981 e della disciplina speciale, per avere la corte territoriale sovrapposto i presupposti dell'esimente speciale con quelli dell'assenza di colpa ai fini della responsabilità amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto decisivo che la corte d'appello non avesse considerato una certificazione pubblica allegata agli atti e ha affermato che la valutazione della buona fede ex art. 3 l. 689/1981 non coincide con quella relativa alla specifica esimente prevista dalla disciplina sugli OGM. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare il gravame alla luce dei principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, L. Reg. Lazio n. 15/2006

    Costituisce la norma regionale violata che ha fondato l'ordinanza-ingiunzione sanzionatoria.

  • art. 5, comma 2, del D.L. 22 novembre 2004, n. 279, convertito con modificazioni nella L. 28 gennaio 2005, n. 5

    Prevede una specifica esimente per il conduttore agricolo che abbia usato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera circa l'assenza di OGM; la Corte ritiene che la sua applicazione non esaurisca l'accertamento della responsabilità soggettiva ex art. 3 l. 689/1981.

  • art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689

    La responsabilità amministrativa richiede la colpa, che si presume; l'agente può vincere la presunzione provando di aver agito senza colpa, anche sulla base di elementi positivi idonei a ingenerare la convinzione della liceità della condotta, indipendentemente dalla presenza di una certificazione nel senso richiesto dalla disciplina speciale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato utilizzato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, la verifica dell'assenza di colpa ex art. 3 l. 689/1981 è autonoma rispetto all'eventuale esimente speciale prevista da una disciplina settoriale: non è corretto sovrapporre i due piani.
  • La buona fede dell'autore dell'illecito amministrativo può risultare da elementi positivi idonei a fargli ritenere lecita la propria condotta; in tal caso il giudice deve accertare in concreto se l'agente abbia fatto quanto possibile per conformarsi alla legge.
  • Se agli atti risulta una certificazione pubblica decisiva per l'applicazione di una esimente o per l'esclusione della colpa, il giudice di merito deve esaminarla espressamente: l'omesso esame di tale documento può integrare vizio decisivo denunciabile in cassazione.
  • Quando il giudice d'appello fonda il rigetto dell'opposizione esclusivamente sull'inidoneità della documentazione rispetto a una esimente speciale, senza compiere la separata valutazione dell'elemento soggettivo richiesta dalla legge 689/1981, la decisione è vulnerabile per erronea applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileTributiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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