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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27071/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni riferite a violazioni tributarie degli anni d'imposta 1992, 1993 e 1994. Tali sanzioni erano state collegate a precedenti sentenze della Commissione tributaria provinciale che, pur confermando la pretesa sostanziale, avevano disposto la rideterminazione delle sanzioni secondo i criteri normativi applicabili. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo sufficiente il richiamo agli originari atti e affermando che il contribuente fosse comunque posto in condizione di comprendere natura e origine della pretesa. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della disciplina sulle sanzioni amministrative tributarie per mancata indicazione, negli atti presupposti e nella cartella, dei criteri concreti di determinazione della sanzione, dei minimi edittali e degli elementi richiesti a pena di nullità. Con il secondo motivo ha invocato l'applicazione della disciplina di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione introdotta dal d.l. n. 193/2016, sostenendo che dovesse valere anche per ruoli aventi ad oggetto sole sanzioni pecuniarie e non tributi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato, nei limiti indicati, il primo motivo: per alcune delle sanzioni controverse la rideterminazione operata dall'Amministrazione non era assistita da criteri sufficientemente specifici, poiché le sentenze presupposte si erano limitate a imporre una nuova quantificazione senza fissare in modo puntuale i criteri del ricalcolo, lasciando così un significativo margine di discrezionalità all'Ufficio. Il secondo motivo è stato invece dichiarato inammissibile perché la questione relativa alla disciplina di definizione agevolata dei carichi non risultava trattata nei gradi di merito ed era stata prospettata per la prima volta in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 16, d.lgs. n. 472/1997

    L'atto di contestazione deve indicare, a pena di nullità, fatti, prove, norme applicate e criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

  • art. 7, d.lgs. n. 472/1997

    La sanzione va irrogata tra minimo e massimo edittale secondo criteri di gravità della violazione, personalità del trasgressore e condizioni economiche e sociali; in presenza di circostanze particolari può essere ridotta fino alla metà del minimo.

  • art. 3, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato dal ricorrente come parametro per la rideterminazione delle sanzioni.

  • art. 5, d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo di ricorso.

  • art. 6, d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo di ricorso.

  • art. 6, commi 1 e 12, d.l. n. 193/2016

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della definizione agevolata anche ai carichi iscritti a ruolo costituiti soltanto da sanzioni pecuniarie; questione ritenuta nuova e quindi inammissibile in cassazione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina agevolativa.

  • art. 12, commi 1 e 2, disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione della norma sopravvenuta.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie, l'atto di contestazione o la decisione che impone il ricalcolo devono indicare in modo sufficientemente specifico i criteri di determinazione della sanzione; non è sufficiente un rinvio generico a precedenti atti se residua all'Amministrazione un ampio margine di discrezionalità.
  • La nullità prevista dalla disciplina delle sanzioni tributarie sussiste quando manchino i criteri concretamente necessari a determinare l'entità della sanzione entro il minimo e il massimo edittale.
  • Se una questione giuridica, anche fondata su ius superveniens, non è stata dedotta nei gradi di merito, non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
  • Quando il giudice tributario ordina la rideterminazione della sanzione, deve fissare criteri effettivamente vincolanti; in difetto, il successivo atto dell'Ufficio non può limitarsi a eseguire un ricalcolo discrezionale senza base decisoria puntuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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