Cassazione Penale, Sentenza n. 1065/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Novara che aveva rigettato l'istanza, proposta da MALAJ ai sensi dell'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, volta ad ottenere l'applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Il Tribunale aveva motivato il rigetto ritenendo che la sentenza di condanna fosse divenuta irrevocabile il 22/11/2022, antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (30/12/2022), e quindi che non fosse sussistente la condizione della "pendenza innanzi alla Corte di cassazione" richiesta dal regime transitorio. Il ricorrente ha contestato la ricostruzione temporale del Tribunale sostenendo che: a) la sentenza d'appello (dispositivo) era stata pronunciata l'11/07/2022; b) il ricorso per cassazione era stato notificato/presentato il 23/11/2022; c) la Cassazione aveva definito il ricorso il 23/11/2023, per cui la sentenza è divenuta irrevocabile il 23/11/2023 e, ai sensi della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia del dispositivo d'appello entro il 30/12/2022 comporta la sussistenza della pendenza "innanzi alla Corte di cassazione" ai fini dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale di Novara avesse erroneamente valutato le date e che, invece, il procedimento fosse da considerarsi pendente davanti alla Corte di cassazione già dalla data del dispositivo della sentenza di appello (11/07/2022). Essendo stata verificata la tempestività dell'istanza rispetto alla data di irrevocabilità effettiva della sentenza (23/11/2023), la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Novara, invitandolo a valutare nel merito l'istanza di applicazione della pena sostitutiva (non potendo più respingerla per assenza del presupposto della pendenza alla data del 30/12/2022). Inoltre il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio in conformità alla tesi del ricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La Corte interpreta l'art. 95, comma 1, nella versione transitoria ritenendo che la locuzione "procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione" debba valutarsi in relazione al momento in cui viene pronunciato il dispositivo della sentenza di appello: se il dispositivo di appello è stato emesso entro l'entrata in vigore del d.lgs. (30/12/2022), il procedimento si considera 'pendente' anche se il ricorso per cassazione è poi definito successivamente, permettendo al condannato, una volta formato il giudicato, di presentare l'istanza al giudice dell'esecuzione.
codice di procedura penale
L'art. 666 c.p.p. è richiamato quale norma procedurale che consente al condannato di presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza per la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva una volta che la sentenza è divenuta irrevocabile; la Corte conferma che, se sussisteva la pendenza ai fini dell'art. 95 al 30/12/2022, il giudice dell'esecuzione deve esaminare l'istanza ai sensi di art. 666 c.p.p.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione del regime transitorio dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022, la "pendenza innanzi alla Corte di cassazione" si valuta in relazione al momento di emissione del dispositivo della sentenza di appello: se il dispositivo d'appello è stato pronunciato entro il 30/12/2022, il procedimento si considera pendente anche se la Cassazione definisce la causa in data successiva.
- Il giudice dell'esecuzione non può respingere un'istanza di sostituzione della pena per mancanza della pendenza al 30/12/2022 se risulta che il dispositivo d'appello era stato emesso entro tale data; in tal caso deve entrare nel merito dell'istanza.
- Nelle impugnazioni di ordinanze del giudice dell'esecuzione è essenziale verificare con attenzione le date rilevanti: data del dispositivo di appello, data di deposito o presentazione del ricorso per cassazione, data di irrevocabilità della sentenza e data di presentazione dell'istanza al giudice dell'esecuzione.
- La formazione del giudicato (irrevocabilità) resta condizione per la presentazione dell'istanza al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; tuttavia la verifica della sussistenza del requisito transitorio (pendenza alla data di entrata in vigore) va compiuta guardando alla pronuncia del dispositivo d'appello.
- Chi presenta l'istanza dovrebbe allegare o rendere facilmente accessibili documenti/atti che attestino le date rilevanti (data dispositivo d'appello, data del deposito o notificazione del ricorso per cassazione, esito in Cassazione) per evitare che il giudice dell'esecuzione rigetti l'istanza per errori di valutazione formale.
- La giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 1, Sez. 3, Sez. 4) costituisce orientamento consolidato: nei casi analoghi i giudici dell'esecuzione e delle impugnazioni dovrebbero applicare questo criterio cronologico per la verifica della pendenza ai fini dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022.
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