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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20462/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso del Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in sede di riesame, ha annullato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Latina che aveva applicato la custodia cautelare in carcere ad Alessandro Agresti per i reati di trasferimento fraudolento di valori e due reati di autoriciclaggio (capi 1, 2 e 3). Il Procuratore deduce più censure: 1) violazione di legge perché il Tribunale avrebbe adottato uno standard probatorio proprio del giudizio di merito e non della fase cautelare; 2) errata valutazione circa l'insussistenza del dolo specifico del trasferimento fraudolento di valori; 3) vizio di motivazione per contraddittorietà relativamente alle ragioni a sostegno della valutazione sui gravi indizi; 4) omissione nella considerazione di elementi indiziari ritenuti decisivi a carico del ricorrente; 5) parcellizzazione delle risultanze investigative con valorizzazione solo di alcune e pretermissione di altre; 6) violazione di legge e vizio di motivazione anche con riferimento ai reati di autoriciclaggio, ritenendo non provati i gravi indizi di colpevolezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Sul piano di diritto, la Corte ha ricordato che il pubblico ministero che impugni un'ordinanza di riesame che abbia escluso la gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Tale onere può essere implicitamente soddisfatto solo nei casi in cui la misura sia stata richiesta per reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; nel caso concreto questa eccezione non opera e il Procuratore non ha indicato alcuna esigenza cautelare né la necessità di una misura, limitandosi a contestare la valutazione dei gravi indizi. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, codice di procedura penale

    La corte richiama l'art. 275, comma 3 come deroga: quando la misura è richiesta per reati cui si applica la presunzione prevista da tale comma, l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari possono ritenersi implicitamente sussistenti. In assenza di tale presunzione, il PM deve esplicitare le esigenze cautelari per evitare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021; Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021)

    Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355-01; Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010-01

    Le pronunce richiamate consolidano il principio secondo cui il pubblico ministero, nell'impugnare un provvedimento che esclude la gravità indiziaria, deve indicare le ragioni dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, salvo il caso della presunzione di cui all'art. 275, comma 3.

  • Principio processuale sull'inammissibilità per carenza di interesse

    La Cassazione conferma che l'assenza di indicazione di esigenze cautelari concrete nel ricorso del PM integra la carenza di interesse a impugnare, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero che impugni un provvedimento di riesame che abbia escluso la gravità indiziaria deve indicare espressamente le esigenze cautelari attuali e concrete che giustificherebbero il mantenimento o la contestuale applicazione di una misura: in mancanza, il ricorso è privo di interesse e sarà dichiarato inammissibile.
  • L'eccezione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (presunzione di attualità delle esigenze cautelari per taluni reati) è limitata: quando non opera, il PM non può limitarsi a chiedere una diversa valutazione dei gravi indizi, ma deve dimostrare il rischio concreto che giustifichi la misura.
  • Il riesame deve valutare la sussistenza dei gravi indizi senza confondere la fase cautelare con il giudizio di merito: il Tribunale di riesame non può usare standard probatori propri del giudizio definitivo, ma la motivazione che esclude la gravità indiziaria deve comunque essere adeguata e non contraddittoria.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, la Corte verifica preliminarmente la ammissibilità del ricorso anche sotto il profilo dell'interesse: le censure meramente critiche circa la valutazione probatoria, se non accompagnate da indicazione di esigenze cautelari, rischiano l'inammissibilità.
  • Per chi difende l'indagato: se il riesame ha revocato la misura per insufficienza dei gravi indizi, tale decisione trova rafforzamento quando il PM non prospetta rischi concreti e attuali; viceversa, il PM deve documentare i rischi (es. fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato) per sostenere la misura in sede di impugnazione.

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