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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29877/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, quale legale rappresentante di una società, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna in primo grado per omessa dichiarazione fiscale. Ha dedotto: (1) l'assenza di un obbligo dichiarativo in capo a lui, sostenendo che la società era fallita prima della scadenza del termine per la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2016; (2) l'insussistenza dell'elemento soggettivo; (3) l'erroneo accertamento dell'ammontare delle imposte evase. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui il fallito resta tenuto a presentare la dichiarazione relativa ai periodi d'imposta ricadenti nella propria gestione, anche se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento. Le ulteriori censure sono state considerate inammissibili perché non risultavano dedotte in appello, e il ricorso non contestava specificamente il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sull'obbligo dichiarativo era manifestamente infondata alla luce del principio consolidato in materia di omessa dichiarazione fiscale del fallito; quanto alle altre censure su elemento soggettivo e ammontare dell'imposta evasa, ha osservato che non erano state dedotte in appello e che, in assenza di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, il motivo è tardivo se proposto per la prima volta in cassazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    integra il reato di omessa dichiarazione fiscale contestato all'imputato quale legale rappresentante della società.

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    il fallito è tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale relativa ai periodi d'imposta ricadenti nella propria fase di gestione, anche nel caso in cui debba adempiere all'obbligo dichiarativo in un tempo successivo, nell'arco del quale sopraggiunge il fallimento

    l'obbligo dichiarativo permane in capo al fallito per i periodi d'imposta anteriori o riferibili alla sua gestione, anche se il fallimento interviene prima della scadenza ordinaria del termine di presentazione.

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare le dichiarazioni per i periodi di imposta successivi, in essi compreso anche il periodo nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento

    distingue gli obblighi dichiarativi tra fallito e curatore in base al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Massime di principio

  • Nel delitto di omessa dichiarazione, la sopravvenuta dichiarazione di fallimento non esclude l'obbligo dichiarativo quando il periodo d'imposta ricade nella fase di gestione del fallito; rileva il periodo di imposta di riferimento, non la sola scadenza formale del termine.
  • In materia di ricorso per cassazione, le censure che non risultano specificamente dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità; in difetto di contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, il motivo è tardivo e inammissibile.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo e della quantificazione dell'imposta evasa deve emergere già nel devolutum di merito; in cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una nuova sede di merito su questioni mai devolute al giudice d'appello.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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