Sentenza n. 5194/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti lungo periodo UE presentata dal ricorrente con assicurata password n.-OMISSIS- spedita in data 22 novembre 2024 (25rm084062), con conseguente ordine alla questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, presentata il 22 novembre 2024, con conseguente ordine all'amministrazione di provvedere con un atto espresso. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rappresentando che il 18 febbraio 2026 l'amministrazione aveva concluso il procedimento, validato l'istanza e rilasciato il permesso richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rilascio del permesso di soggiorno richiesto ha soddisfatto la pretesa sostanziale perseguita mediante l'azione avverso il silenzio. La dichiarazione del ricorrente è stata acquisita e la circostanza è stata confermata dall'amministrazione. Le spese di lite sono state compensate per la definizione in rito della controversia. Il Collegio ha inoltre liquidato in favore del difensore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, euro 903,25 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge, applicando le riduzioni previste per il gratuito patrocinio e per la pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, il ricorso è divenuto improcedibile perché l'amministrazione ha successivamente concluso il procedimento con il rilascio del titolo richiesto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel contesto della decisione camerale sul ricorso avverso il silenzio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone l'avviso alle parti della possibile definizione della controversia per improcedibilità prima della decisione.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti
Rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore, tenendo conto dell'impegno professionale.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Dimezza i compensi spettanti al difensore per il gratuito patrocinio nel processo amministrativo.
art. 4 D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022
Consente di determinare il compenso in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta, al valore e alla natura dell'affare, nonché al risultato del giudizio; nel caso concreto è stata applicata anche la riduzione prevista per la pronuncia in rito.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione conclude il procedimento e adotta il provvedimento richiesto, soddisfacendo la pretesa sostanziale del ricorrente.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata dopo avere dato alle parti avviso della possibile definizione in rito ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- Nel giudizio amministrativo definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate in presenza di giusti motivi connessi alla natura della definizione processuale.
- Nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, il compenso del difensore è liquidato considerando il valore e le caratteristiche dell'affare, l'attività concretamente svolta e il risultato del giudizio, con applicazione delle riduzioni previste dalla disciplina del patrocinio e della pronuncia in rito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 625/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 626/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →