Sentenza n. 2002/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Novara, Sezione lavoro, n. 37/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto alla docente il credito di euro 1.000,00 per la Carta elettronica del docente relativa agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Novara, Sezione lavoro, n. 37/2024, pubblicata il 16 febbraio 2024, notificata il 17 febbraio 2025 e passata in giudicato. Il titolo condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l’importo nominale complessivo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Ha dedotto che, nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio, il Ministero non aveva adempiuto. La pretesa era documentata e non è stata adeguatamente contestata dall’Amministrazione.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso e dichiara l’inottemperanza del Ministero. Ordina di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme dovute in base al titolo, detratti eventuali importi già versati, nonché gli accessori e gli interessi legittimamente dovuti. I conteggi della creditrice non vincolano l’Amministrazione: capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi devono essere verificati alla luce del titolo e della legge; restano fermi i limiti degli artt. 1282 e seguenti c.c. In caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che interverrà su istanza della creditrice e dovrà completare l’incarico entro i successivi 60 giorni, determinando definitivamente il residuo dovuto e adottando gli atti necessari al pagamento. Il TAR condanna inoltre il Ministero a rifondere le spese, liquidate in euro 400,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari. Dispone infine la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione ai potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione, né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile sulla base di un titolo giudiziale passato in giudicato, purché la pretesa sia documentata e l’Amministrazione non l’abbia adeguatamente contestata.
artt. 1282 e seguenti c.c.
l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: e ciò, in particolare, per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
Nel giudizio di ottemperanza l’importo richiesto dal creditore non vincola definitivamente l’Amministrazione: il capitale residuo e gli interessi devono essere determinati in conformità al titolo e alla disciplina civilistica applicabile, verificandone misura e decorrenza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, per il quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, l’azione di recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo può essere avviata solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 93 c.p.c.
Le spese devono distrarsi a favore dei difensori avv.ti Annamaria Zarrelli e Simona Sanvitale, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese devono distrarsi a favore dei difensori avv.ti Annamaria Zarrelli e Simona Sanvitale, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Nel giudizio amministrativo la disciplina delle spese consente la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002)
Il contributo unificato è posto a carico del soccombente nei limiti in cui sia dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere accolto quando il creditore documenta un titolo giudiziale passato in giudicato e l’Amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione né contesta adeguatamente la pretesa.
- L’ottemperanza è diretta a soddisfare il diritto riconosciuto dal titolo e non ha contenuto costitutivo; l’importo indicato dal creditore non vincola l’Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge.
- Per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il recupero coattivo delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo presuppone il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può assegnare un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, la cui attività sostitutiva è attivabile dal creditore dopo l’inutile decorso del termine.
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