Cassazione Penale, Sentenza n. 17033/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la conferma della condanna per maltrattamenti (art. 572 c.p.), deducendo principalmente nullità della citazione per il giudizio di appello per omessa/errata notifica al difensore-domiciliatario (art. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p.; alla PEC inviata al difensore era allegato un decreto di citazione relativo ad altra persona e a diverso procedimento e mancava l'indicazione del luogo dell'udienza prevista dall'art. 429, comma 1, lett. f). In subordine sono stati proposti motivi sulla valutazione della prova (credibilità della persona offesa), sulla qualificazione giuridica dei fatti (assenza dell'elemento dell'abitualità, invocando art. 582 c.p.) e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbente gli altri. Ha rilevato che la presenza in PEC di un decreto di citazione relativo ad altra persona integra una nullità assoluta della citazione per il giudizio di appello (art. 179 c.p.p. in relazione all'art. 429, comma 1, lett. f.) perché priva l'imputato degli elementi essenziali della "vocatio in ius" (in particolare del luogo dell'udienza) e tale nullità non è sanabile. Anche secondo l'impostazione giurisprudenziale che richiede la specificazione del pregiudizio, il difensore ha indicato l'omessa indicazione del luogo e l'interesse concreto (compromissione delle facoltà difensive). Perciò la sentenza impugnata è annullata e il processo è rinviato alla Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 572 cod. pen.
Titolo di reato contestato (maltrattamenti).
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Riguarda le modalità di notificazione a difensore/domiciliatario; qui richiamata rispetto all'omessa corretta notifica.
art. 179 cod. proc. pen.
Nullità della notificazione: l'omessa o errata notifica del decreto di citazione al difensore-domiciliatario determina nullità assoluta quando impedisce la cognizione degli elementi essenziali della vocatio in ius.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Disciplina il difensore domiciliatario; qui rilevante perché la notifica era diretta al domiciliatario del difensore.
art. 429, comma 1, lett. f) cod. proc. pen.
Elenca i requisiti essenziali del decreto di citazione (tra cui l'indicazione del luogo dell'udienza); la mancanza di tali requisiti può determinare nullità.
art. 601, comma 6 cod. proc. pen.
Prevede la nullità del decreto di citazione per l'appello se mancano i requisiti essenziali (es. identificazione certa dell'imputato, avvertimento sulla giudizio in assenza, indicazione del luogo).
art. 582 cod. pen.
Norma richiamata dalla difesa come possibile reato alternativo (lesioni in contesto di lite) per contestare la qualificazione per maltrattamenti; la Cassazione non ha risolto il merito perché ha dichiarato l'annullamento per vizio procedurale.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma prevista per il concordato sui motivi; menzionata nella valutazione del pregiudizio alla difesa circa la compressione di facoltà difensive.
Massime di principio
- La notifica al difensore mediante PEC deve avere allegato il decreto di citazione corretto e completo: se viene allegato un decreto riferito ad altra persona/procedimento o mancano requisiti essenziali (es. luogo dell'udienza), si configura nullità rilevante che può portare all'annullamento della sentenza impugnata.
- La mera presenza nel corpo della PEC di dati corretti (nome imputato, numero procedimento, data udienza) non surroga la mancanza o l'erroneità del decreto allegato; il decreto è elemento essenziale per la "vocatio in ius".
- Quando la nullità è di tipo assoluto (art. 179 c.p.p.) non è ammessa sanatoria; se la giurisprudenza riconosce un regime intermedio, la parte che eccepisce la nullità deve precisare l'omissione e dimostrare un pregiudizio concreto e attuale, ossia la compressione delle facoltà difensive.
- Se il vizio procedurale assorbente riguarda la validità della chiamata in giudizio, i giudici di merito e la Cassazione non entrano nel merito delle questioni di prova o di qualificazione giuridica; tali questioni potranno essere riesaminate nel nuovo giudizio.
- In casi analoghi il difensore deve documentare tempestivamente sia l'irregolarità formale della notifica (es. decreto mancante o riferito ad altro procedimento) sia l'effettivo pregiudizio subito per massimizzare le possibilità di annullamento.
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