Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 14761/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento a) dell'Ordinanza Ministeriale n.27 del 16 febbraio 2026 del Ministero dell'Istruzione e del merito, recante le “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui, all'art. 16 co. 6, opera un ingiustificato discrimen tra il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo assimilato per legge svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, affermando che “il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”, b) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quello sopracitato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Copia Stefania il 12/6/2026: per l’annullamento del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, censurato sotto ulteriori profili;

Giustizia amministrativa202604974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, nella parte in cui limita la valutabilità integrale del servizio militare di leva o sostitutivo al servizio prestato in costanza di nomina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza ministeriale che disciplina l'aggiornamento e il rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze, censurando l'art. 16, comma 6, nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato sono interamente valutabili soltanto se prestati in costanza di nomina. La censura riguarda l'asserita illegittima disparità di trattamento tra servizio prestato in costanza di nomina e servizio prestato al di fuori di essa. Una ricorrente ha inoltre depositato motivi aggiunti, contenenti ulteriori profili di censura contro il provvedimento originariamente impugnato. È intervenuta ad adiuvandum un'ulteriore interessata, la cui posizione è riferita a una graduatoria provinciale per supplenze non impugnata dai ricorrenti. Il Collegio ha rilevato, in via preliminare, la possibile inammissibilità dei motivi aggiunti, poiché le censure avrebbero potuto essere dedotte già nel ricorso introduttivo, essendo conoscibili o conosciute, con possibile violazione degli artt. 40, 41 e 43 c.p.a. Ha inoltre prospettato la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, qualora nel frattempo fossero state pubblicate le graduatorie provinciali di interesse senza che esse fossero state impugnate. Infine, ha ravvisato la possibile inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum, in quanto apparentemente diretto a introdurre tardivamente una pretesa autonoma riferita a una graduatoria provinciale diversa da quelle gravate dai ricorrenti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né ha assunto una decisione definitiva sulle questioni di rito. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità dei motivi aggiunti, la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse e la possibile inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum. Ha chiesto chiarimenti e documenti, in particolare sulla pubblicazione delle graduatorie provinciali di interesse. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie e documenti. Ha autorizzato la notifica per pubblici proclami richiesta con i motivi aggiunti e con l'atto di intervento, mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione, imponendo un termine perentorio di quindici giorni per la notifica e di ulteriori cinque giorni per il deposito della prova, a pena di improcedibilità. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio e rinviato la causa alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione potenzialmente rilevante per i requisiti del ricorso e per la delimitazione delle censure dedotte nell'atto introduttivo.

  • art. 41 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla possibile tardività delle censure contenute nei motivi aggiunti.

  • art. 43 c.p.a.

    Richiamato per valutare l'ammissibilità dei motivi aggiunti quando introducano censure che avrebbero potuto essere proposte con il ricorso originario.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio prima della decisione; il TAR lo ha applicato assegnando un termine per memorie e documenti.

  • art. 16, comma 6, Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026

    il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina

    È la disposizione impugnata, ma l'ordinanza non ne valuta ancora la legittimità sostanziale.

Massime di principio

  • Prima di dichiarare d'ufficio l'inammissibilità dei motivi aggiunti per tardività o per violazione delle regole sulla loro funzione integrativa, il giudice deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti e assegnare un termine per memorie e documenti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • Il ricorso contro un atto generale o regolamentare può diventare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se, nelle more del giudizio, sono adottati gli atti applicativi immediatamente lesivi e il ricorrente non li impugna, quando tali atti siano necessari per conservare l'utilità concreta della decisione.
  • L'intervento ad adiuvandum è potenzialmente inammissibile quando, anziché sostenere una domanda già proposta, introduca tardivamente una pretesa autonoma riferita a un atto o a una graduatoria non impugnata dai ricorrenti principali.
  • Quando il giudice autorizza la notifica per pubblici proclami, il termine per eseguirla e quello successivo per depositare la prova dell'avvenuto adempimento possono essere fissati come perentori, con improcedibilità in caso di inosservanza.

Come è indicizzato

MaterieScuolaMotivi aggiunti e ricorso incidentaleLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.