Sentenza n. 346/2026 - Torino, Sezione 1
per l’accertamento ex art. 117 c.p.a. del silenzio serbato dalla Questura di Biella nel procedimento avviato su istanza della ricorrente (raccomandata postale del 16/05/2024 n. 055987693499), avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nonché, in via subordinata, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro; E per la conseguente declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere mediante provvedimento espresso entro il termine che sarà fissato da Codesto Ecc.mo T.A.R., con nomina di Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Questura di Biella sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e, in subordine, di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Biella sull'istanza presentata il 16 maggio 2024 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 286/1998 e, in subordine, per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 286/1998. Nel corso dell'istruttoria amministrativa la ricorrente ha sottoscritto una rinuncia alla domanda principale relativa al permesso UE e ha insistito per il rinnovo del titolo per motivi lavorativi. La ricorrente non ha dedotto in giudizio vizi propri di un provvedimento conclusivo, poiché al momento della proposizione del ricorso lamentava l'inerzia dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha accolto l'istanza relativa al permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il Collegio ha ritenuto non dimostrata l'invalidità o inefficacia della rinuncia alla domanda di permesso UE, anche in considerazione della conoscenza della lingua italiana presupposta dalla richiesta di tale titolo. Ha inoltre rilevato che, anche prescindendo dalla rinuncia, il rilascio del permesso per lavoro comportava il rigetto della domanda principale, sicché non residuava interesse alla prosecuzione dell'azione ex art. 117 c.p.a.; l'eventuale interesse residuo avrebbe riguardato l'impugnazione del provvedimento conclusivo, che non era stata proposta né rappresentata in udienza. Tuttavia, avuto riguardo al comportamento tenuto dalla ricorrente nel procedimento e al sopravvenuto rilascio del titolo richiesto in via subordinata, il giudice ha ritenuto integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale dedotto in giudizio e venuta meno la posizione di contrasto tra le parti. Le spese sono state integralmente compensate per l'obiettiva peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
per l'accertamento ex art. 117 c.p.a. del silenzio serbato dalla Questura
L'azione contro il silenzio presuppone la permanenza dell'inerzia amministrativa e dell'interesse alla pronuncia; il sopravvenire di un provvedimento conclusivo può rendere non più coltivabile la domanda originaria.
art. 34, comma 5, c.p.a.
dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta una determinazione idonea a soddisfare integralmente l'interesse dedotto e viene meno la posizione di contrasto tra le parti.
art. 9 d.lgs. 286/1998
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 d.lgs. 286/1998)
La domanda di rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è stata abbandonata dalla ricorrente nel corso dell'istruttoria; il giudice ha richiamato il requisito di conoscenza della lingua italiana previsto dal comma 2-bis.
art. 9, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
la conoscenza della lingua italiana che è sottesa alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
La conoscenza della lingua italiana è stata valorizzata come elemento contrario alla prospettata invalidità o inefficacia della rinuncia sottoscritta dalla ricorrente.
art. 22 d.lgs. 286/1998
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 22 d.lgs. 286/1998)
Il rilascio del titolo di soggiorno per motivi di lavoro, intervenuto nelle more, è stato ritenuto idoneo a soddisfare integralmente l'interesse dedotto in giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., l'adozione nelle more di un provvedimento conclusivo fa venir meno l'oggetto dell'azione contro il silenzio; l'eventuale contestazione del contenuto del provvedimento sopravvenuto deve essere proposta mediante autonoma impugnazione, non potendo essere mantenuta la domanda originaria di accertamento dell'inerzia.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando il provvedimento sopravvenuto soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente e determina il venir meno della posizione di contrasto tra le parti.
- Quando il richiedente rinuncia nel corso del procedimento alla domanda principale e insiste per una domanda subordinata, il successivo rilascio del titolo richiesto in via subordinata può determinare l'integrale soddisfazione dell'interesse dedotto e la cessazione della materia del contendere.
- In assenza di elementi idonei a dimostrare l'invalidità, l'inefficacia o l'errore motivo della rinuncia sottoscritta nel procedimento amministrativo, tale rinuncia può essere valorizzata dal giudice ai fini della delimitazione dell'interesse ancora tutelabile nel giudizio contro il silenzio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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