Cassazione Penale, Sentenza n. 8148/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma per violazione del diritto di difesa, deducendo che l'udienza sarebbe stata celebrata in loro assenza per il legittimo impedimento del difensore e che ciò avrebbe leso il diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, nel rito camerale non partecipato introdotto dalla disciplina emergenziale, la partecipazione del difensore è espressamente esclusa e il contraddittorio è assicurato mediante la possibilità per le parti di depositare memorie scritte nei termini previsti; pertanto il legittimo impedimento del difensore è irrilevante. Inoltre la Corte ha escluso che la semplice richiesta di rinvio possa valere come istanza tacita di trattazione scritta. Per questi motivi i ricorsi sono dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
rito camerale non partecipato (disciplina emergenziale)
La disciplina emergenziale che ha introdotto il rito camerale non partecipato esclude la partecipazione del difensore all'udienza e prevede il contraddittorio tramite depositi scritti; di conseguenza il legittimo impedimento del difensore non rileva ai fini di nullità o violazione del diritto di difesa
Giurisprudenza di riferimento
Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, Rv. 283415
Il precedente conferma che, nel rito camerale non partecipato, l'assenza del difensore per legittimo impedimento non comporta una lesione del diritto di difesa quando il contraddittorio è garantito per iscritto
Massime di principio
- In presenza del rito camerale non partecipato (disciplinato per ragioni emergenziali), l'assenza del difensore non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa se è previsto il deposito di memorie scritte che garantiscono il contraddittorio.
- Il legittimo impedimento del difensore è irrilevante quando la normativa processuale esclude la partecipazione difensiva all'udienza e prevede modalità alternative di contraddittorio.
- La semplice richiesta di rinvio dell'udienza non può essere interpretata come una richiesta tacita di svolgimento del giudizio in forma scritta; per ottenere il trattamento scritto o la sospensione occorre formulare istanze chiare e conformi alla normativa vigente.
- Per tutelare efficacemente il diritto di difesa in contesti di rito non partecipato, il difensore deve curare il deposito tempestivo di memorie e, se necessario, proporre espressamente istanze difensive che richiedano specifiche garanzie procedurali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7863/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7864/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7865/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7866/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7867/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7868/2023 del 23/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →