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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2507/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3 c.p.) in relazione a pubblicazioni del 28-29 maggio 2015 su Facebook e su siti online nelle quali si accusava Rossana Carrubba, commissario straordinario del comune di Savoca, di essere stata favorita nella nomina e di essersi resa accondiscendente rispetto a ipotesi di voto di scambio. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione prospettando la scriminante della critica politica/diritto di cronaca e l'assenza dell'elemento psicologico, nonché difetti nella valutazione della verità e della verifica delle fonti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse motivato in modo puntuale e coerente la offensività delle espressioni, evidenziando che esse trascendevano la critica politica e costituivano attacchi ad hominem non fondati su un nucleo di verità accertato. Ha escluso la scriminante della critica politica perché le affermazioni erano prive di adeguata verifica e fondate su voci raccolte tra i cittadini; ha escluso altresì la scriminante putativa per mancanza di prova dell'adempimento dell'onere di verifica. Di conseguenza il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 595 comma 3 cod. pen.

    Norma applicata per configurare la diffamazione aggravata a mezzo stampa/mezzi di pubblicità: le affermazioni che ledono la reputazione e non sono sorrette da un nucleo di verità integrano il reato.

  • art. 51 cod. pen.

    Riferita alla scriminante dell'esercizio del diritto di critica/di cronaca: la Corte interpreta la scriminante come esclusa quando la critica si traduce in attacchi gratuiti, ad hominem e non ancorati a fatti verificati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per imporre il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • La critica politica o il diritto di cronaca escludono la responsabilità solo se l'affermazione è ancorata a un nucleo di verità o a fatti verificati; attacchi personali gratuiti non sono protetti.
  • Chi pubblica notizie che possono ledere la reputazione di terzi ha l'onere di controllare, verificare e valutare l'attendibilità delle fonti; il semplice raccolto di 'voci' tra i cittadini non è sufficiente a giustificare affermazioni lesive.
  • La scriminante putativa richiede prova che l'agente abbia compiuto diligenti accertamenti; l'assenza di tale prova comporta il rigetto della difesa.
  • In sede di legittimità la Corte può valutare la materialità e l'offensività delle frasi contestate; una motivazione del giudice di merito chiara e coerente rende il ricorso inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

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