Sentenza n. 1745/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’esito del giudizio di avanzamento per il 2024 di cui al verbale n. 2 dd 8 novembre 2023 del Ministero della Difesa C.S.A. dell’Arma dei Carabinieri acquisito in seguito ad istanza di accesso con comunicazione id 22 dicembre 2023 del Ministero della Difesa – DGPM – II Reparto – 4^ Divisione, in base al quale il ricorrente è stato posizionato all’-OMISSIS- posto in graduatoria con p.-OMISSIS- e non iscritto in quadro, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.6.2024: per l’annullamento sulla base di ulteriori censure, del medesimo esito del giudizio di avanzamento per il 2024 di cui al verbale n.2 dd 8 novembre 2023 del Ministero della Difesa C.S.A. dell’Arma dei Carabinieri acquisito in seguito ad istanza di accesso con comunicazione id 22 dicembre 2023 del Ministero della Difesa – DGPM – II Reparto – 4^ Divisione, in base al quale il ricorrente è stato posizionato all’-OMISSIS- posto in graduatoria con p.-OMISSIS- e non iscritto in quadro, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito del giudizio di avanzamento al grado di Generale di Divisione per l’anno 2024, con collocazione del ricorrente fuori dal quadro di avanzamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l’esito del giudizio di avanzamento per l’anno 2024, deducendo la violazione degli artt. 1032, 1058, 1060 e 1071 del d.lgs. n. 66/2010 e dei criteri previsti dal d.P.R. n. 90/2010, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà e illegittimo scavalcamento. Ha sostenuto che la Commissione Superiore di Avanzamento non avrebbe adeguatamente considerato le sue qualità morali, caratteriali e fisiche, le numerose e diversificate esperienze professionali e di comando, i titoli culturali e formativi, le note caratteristiche costantemente elevate e la positiva tendenza della carriera. Dopo l’acquisizione dei libretti personali e della documentazione di servizio, il ricorrente ha ulteriormente dedotto che i tre ufficiali meglio collocati avrebbero avuto titoli e precedenti di carriera non superiori ai suoi e che, pertanto, il diverso punteggio sarebbe derivato dall’applicazione di un metro valutativo disomogeneo. Ha inoltre contestato l’illegittimità dello scavalcamento, valorizzando i propri precedenti piazzamenti nelle graduatorie di avanzamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese. Il Collegio ha chiarito che il giudizio di avanzamento degli ufficiali superiori costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e che, per gli ufficiali generali, la valutazione è assoluta, complessiva e unitaria, non fondata su una comparazione aritmetica o a coppie tra i candidati. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica di vizi macroscopici, quali manifesta illogicità, contraddittorietà, carenza istruttoria, errore abnorme nell’acquisizione o nell’apprezzamento dei fatti o applicazione di criteri differenti ai diversi scrutinati. Il vizio di eccesso di potere in senso assoluto è stato escluso perché la documentazione del ricorrente non evidenziava un percorso integralmente apicale e privo di attenuazioni: risultavano alcune espressioni elogiative non massime e tre giudizi “superiore alla media” nei primi anni di carriera. Il Collegio ha inoltre ritenuto che il numero degli encomi e degli elogi non potesse essere valutato in modo meramente quantitativo, dovendo rilevare anche la motivazione, il momento della carriera in cui erano stati conseguiti e la loro distribuzione nel tempo. È stata esclusa anche la disparità di trattamento o eccesso di potere in senso relativo, poiché i curricula dei controinteressati erano anch’essi di livello elevato e presentavano esperienze di comando, incarichi presso lo Stato Maggiore del Comando Generale, titoli culturali e percorsi formativi idonei a giustificare il diverso apprezzamento complessivo. La Commissione poteva bilanciare titoli e qualità differenti senza attribuire valore decisivo a singoli incarichi, riconoscimenti o titoli di studio. Quanto allo scavalcamento, il TAR ha osservato che i precedenti piazzamenti favorevoli al ricorrente riguardavano soprattutto l’avanzamento a Colonnello, mentre nelle più recenti graduatorie per il grado di Generale di Brigata i controinteressati si erano collocati davanti a lui. La precedente posizione in graduatoria non determina comunque una cristallizzazione della posizione dell’ufficiale. Non sono stati ravvisati vizi macroscopici né una deviazione dal metro valutativo uniforme; ogni ulteriore censura è stata assorbita.
Norme richiamate
art. 1032 d.lgs. n. 66/2010
Richiamato tra le disposizioni che il ricorrente assume violate nella disciplina dell’avanzamento degli ufficiali.
art. 1057 d.lgs. n. 66/2010
Il sistema di promozione a scelta comporta una valutazione in assoluto di ciascun partecipante, non una comparazione diretta tra gli ufficiali.
art. 1058 d.lgs. n. 66/2010
“qualità morali, di carattere e fisiche”; “benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera”; “doti intellettuali e di cultura”; “attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore”
Individua le quattro categorie di elementi da considerare. Per gli ufficiali generali, il comma 7 prevede un unico punteggio da uno a trenta per ciascun commissario, riferito all’insieme delle qualità, con conseguente carattere unitario e onnicomprensivo della valutazione.
art. 1060 d.lgs. n. 66/2010
Richiamato tra le disposizioni che il ricorrente assume violate.
art. 1071 d.lgs. n. 66/2010
Richiamato tra le disposizioni che il ricorrente assume violate.
art. 704 d.P.R. n. 90/2010
La valutazione delle qualità morali, caratteriali e fisiche non si esaurisce nel conteggio aritmetico di ricompense, onorificenze e benemerenze, ma richiede l’esame complessivo della documentazione personale.
art. 706, comma 3, d.P.R. n. 90/2010
“La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto.”
L’importanza astratta dell’incarico non dimostra automaticamente capacità e attitudini; occorre verificare concretamente risultati, capacità dimostrate e rendimento.
art. 22 legge n. 121/1981
Richiamato per affermare che determinati percorsi formativi, tra cui il corso di alta formazione per le forze di polizia, costituiscono titolo per l’avanzamento in carriera.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 49, comma 3, c.p.a., per la notificazione per pubblici proclami ai fini dell’integrazione del contraddittorio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato per l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli iscritti nel quadro di avanzamento mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 73 c.p.a.
Richiamato con riferimento al deposito della memoria difensiva dell’amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali superiori delle Forze armate è una valutazione in assoluto di ciascun candidato e non una comparazione aritmetica o diretta tra gli scrutinandi.
- Per gli ufficiali generali, il punteggio deve essere attribuito considerando unitariamente l’insieme delle qualità morali, caratteriali e fisiche, professionali, intellettuali e culturali, nonché l’attitudine al grado superiore; il giudice non può scomporre tale giudizio né sostituire la propria ponderazione a quella della Commissione.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della Commissione Superiore di Avanzamento è ammesso soltanto in presenza di vizi macroscopici, quali manifesta illogicità, contraddittorietà, carenza istruttoria, errore abnorme nell’acquisizione o nell’apprezzamento dei fatti oppure applicazione di criteri diversi o di un metro disomogeneo tra i candidati.
- L’eccesso di potere in senso assoluto richiede che l’intera documentazione di carriera evidenzi, ictu oculi, un profilo eccezionalmente elevato, costantemente apicale e privo di attenuazioni, tale da rendere manifestamente inadeguato il punteggio attribuito; la presenza anche limitata di giudizi non massimi può escludere tale vizio.
- Encomi, elogi, titoli culturali, corsi formativi e incarichi non hanno, isolatamente o in base al solo dato quantitativo, valore decisivo: devono essere valutati nel contesto complessivo della carriera, considerando contenuto, risultati, modalità di svolgimento, collocazione temporale e capacità concretamente dimostrate.
- La precedente posizione in una graduatoria di avanzamento non cristallizza la posizione dell’ufficiale nelle valutazioni successive; lo scavalcamento può assumere rilievo solo se emergono elementi idonei a dimostrare una deviazione dal criterio normativo o un’applicazione disomogenea del metro valutativo.
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