Cassazione Penale, Sentenza n. 29085/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna a sei anni di reclusione (giudizio abbreviato) per il tentato omicidio del fratello, deducendo: 1) travisamento della prova e manifesta illogicità nella valutazione delle sommarie informazioni rese dai testimoni Ornella Monteferrario e Renzo Giardino, che a suo avviso dimostravano una colluttazione reciproca e non un'aggressione unilaterale; 2) errato diniego delle circostanze attenuanti generiche, contestando la valutazione della tardività della resipiscenza, la rilevanza del mancato ristoro del danno (imputato già in carcere) e la considerazione aggravante del fatto commesso in danno del fratello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse ampia, logica e compatibile con le evidenze: la ricostruzione dei fatti (agguato nel giardino, pluralità di colpi inflitti in zone vitali con arma micidiale e lesioni gravi) non è stata travisata e le dichiarazioni dei sommari informatori riguardavano solo una fase successiva in strada, non smentendo la fase precedente dell'aggressione. Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato (tardività della resipiscenza, assenza di ristoro concreto, gravità del fatto e tentativo di fuga all'estero). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Consente l'invio della requisitoria in forma scritta; la requisitoria del Procuratore generale è stata presentata per iscritto ai sensi di tale disposizione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione delle prove: il controllo è di legittimità sulla compatibilità logica della motivazione e non consente una rivalutazione dei fatti o delle prove.
art. 133 cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che, alla luce della tardività della resipiscenza, dell'assenza di ristoro e della gravità del fatto (e del tentativo di fuga), non ricorressero le condizioni per riconoscere le attenuanti generiche.
Massime di principio
- In presenza di una "doppia conforme" (conferma della condanna in primo e secondo grado), la Cassazione può sindacare la valutazione della prova solo per travisamento macroscopico che disarticoli il ragionamento probatorio; ricostruzioni plausibili e ben motivate dei giudici di merito sono difficili da ribaltare.
- La valutazione della credibilità e della dinamica dei fatti spetta ai giudici di merito: la Corte di legittimità controlla la compatibilità logica della motivazione e non offre un rimedio per alternative interpretazioni possibili ma non illogiche.
- Testimonianze che riguardano solo una fase parziale della vicenda (es. la colluttazione in strada) non neutralizzano necessariamente, se coerenti con altri elementi probatori, la ricostruzione di fasi anteriori (es. un agguato in giardino) documentate da medico-legali e da altri indici.
- La tardività della resipiscenza, l'assenza di un concreto ristoro del danno e comportamenti post-fatto (es. tentativo di fuga) sono fattori che possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche in base all'art. 133 c.p.
- Motivi generici, meramente confutativi o privi di una concreta indicazione di errore di diritto o di un travisamento evidente della prova sono frequentemente dichiarati inammissibili; l'inammissibilità può comportare condanna alle spese e aggravio economico (es. sanzione alla Cassa delle ammende).
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