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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27889/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) vizio della motivazione per omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità rispetto ai rilievi di difesa; 2) eccessiva assunzione di valore probatorio alla consulenza tecnica contabile disposta dal Tribunale (ordinanza 25/02/2019); 3) violazione di legge rispetto all'art. 646 c.p.; 4) violazione dell'art. 27, comma 2 Cost. (presunzione di non colpevolezza) e degli artt. 187, 190, 192 c.p.p., con confusione tra valutazione civilistica della gestione e elementi oggettivi/soggettivi del reato e mancanza di motivazione circa l'interversione del possesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Motivazione principale: il reato ascritto a Feno Marzio è stato dichiarato estinto per prescrizione in sede di appello e il ricorrente non ha rinunciato alla prescrizione; di conseguenza non poteva in questa sede sollevare una critica di merito alla valutazione delle fonti e alle statuizioni civili. La Corte ha osservato che le statuizioni civili erano state confermate dall'appello e non specificamente contestate dall'appellante; inoltre la decisione di primo grado era motivata e condivisa in punto di civile. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 5.160,40 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma relativa al reato ascritto all'imputato; il ricorrente deduceva violazione di legge rispetto alla sua applicazione, ma la Corte ha ritenuto la questione parte di una critica di merito inammissibile dato che il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione e non è stata effettuata rinuncia.

  • art. 61 n.7 cod. pen.

    Richiamato nel contesto delle circostanze o qualificazioni rilevanti alla fattispecie; la Corte non ha ritenuto fondata la contestazione in cassazione, trattandosi di valutazione di merito già compiuta e confermata in appello.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i limiti della motivazione in cassazione e la forma dei motivi; la Corte ha applicato il principio secondo cui il ricorso deve contenere i richiami necessari e non limitarsi a contestazioni di merito generiche.

  • art. 27, comma 2 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunzione di non colpevolezza; la Corte ha osservato che tale doglianza era parte di una critica al merito (sussistenza del reato) e quindi inammissibile nella situazione di prescrizione non rinunciata.

  • artt. 187, 190, 192 cod. proc. pen.

    Norme processuali relative all'assunzione e valutazione delle prove e alle consulenze tecniche; il ricorrente denunciava violazioni procedurali nell'uso della ctu, ma la Cassazione ha ritenuto tali censure parte di una rivalutazione del fatto non consentita data la prescrizione e l'assenza di rinuncia.

Massime di principio

  • Se il reato è dichiarato estinto per prescrizione e l'imputato non rinuncia alla prescrizione, non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per riaprire o rimettere in discussione il merito della condanna penale (sussistenza del fatto) né per ottenere una revisione delle statuizioni civili fondate sulla precedente decisione penale.
  • Le censure che si limitano a criticare la valutazione delle prove o la motivazione del giudice di merito sono, in presenza di prescrizione non rinunciata, in gran parte inammissibili in cassazione perché configurano motivi non consentiti.
  • Per impugnare legittimamente la sussistenza del reato in cassazione quando è stata pronunciata la prescrizione, l'imputato deve esprimere esplicita rinuncia alla prescrizione: in mancanza, il giudice di legittimità non approfondisce il merito penale.
  • Se si intendono contestare specifiche statuizioni civili (compresa la quantificazione delle provvisionali), è necessario che tali censure siano state sollevate e mantenute in sede di appello; la mancata contestazione in appello limita gravemente la possibilità di ottenerne revisione in cassazione.
  • I motivi di ricorso devono essere concreti, specifici e conformi ai limiti previsti dalle norme processuali; motivi generici o che chiedono una nuova valutazione del fatto sono facilmente dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e ammende.

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