Cassazione Civile, Ordinanza n. 16257/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, ha ritenuto la rinuncia conforme ai requisiti degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non è stato disposto nulla sulle spese, poiché i resistenti sono rimasti intimati.
Esito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione in Cassazione della sentenza n. 1847/2023 della Corte d'appello di Ancona. Tuttavia, prima della decisione sul merito, la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso. Non emergono dal testo i fatti sostanziali originari della lite né i motivi di ricorso specifici, perché la Corte si è limitata a verificare la ritualità della rinuncia e a dichiarare l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti previsti dalla norma per produrre l'estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
La Corte verifica la ritualità della rinuncia e, in presenza dei requisiti di legge, dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se presentata con i requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esame del merito.
- Quando tutti i resistenti restano intimati e non svolgono attività difensiva, la Corte può non provvedere sulle spese in sede di estinzione per rinuncia.
- In presenza di rinuncia rituale, la Corte si limita a verificare la conformità formale dell'atto alle norme processuali, senza pronunciarsi sulle questioni sostanziali o sui motivi di ricorso.
Come è indicizzato
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