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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25265/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto colpevole dal Tribunale di Agrigento della contravvenzione prevista dall'art. 255 del d.lgs. 152/2006 per avere abbandonato in strada un rifiuto non pericoloso, consistente in una cassetta di polistirolo, subito raccolta dagli operanti. Con il ricorso per cassazione censurava la motivazione nella parte in cui era stato negato il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che ne ricorressero tutti i presupposti. Contestava inoltre il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che vi fossero elementi positivi da valorizzare.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che il Tribunale aveva negato l'art. 131-bis c.p. valorizzando soltanto il contesto dell'abbandono del rifiuto, senza una adeguata valutazione dell'agire in sé e dei suoi connotati oggettivi. Pur rilevando che una motivazione più compiuta avrebbe imposto l'annullamento con rinvio, la Corte ha ritenuto di poter decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p., perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando la particolare tenuità del fatto e, conseguentemente, l'esclusione della punibilità del reato.

Norme richiamate

  • art. 255 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    norma incriminatrice che punisce la contravvenzione di abbandono di rifiuti non pericolosi; nel caso concreto la condotta consistiva nell'abbandono in strada di una cassetta in polistirolo.

  • art. 131-bis c.p.

    causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ne ha ritenuto applicabile la disciplina al caso, valorizzando l'esiguità del danno e l'offesa oggettivamente modesta.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    criterio richiamato per la valutazione delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e della condotta susseguente al reato ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 620, lett. l), c.p.p.

    norma che consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando può decidere nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. la valutazione della particolare tenuità del fatto deve riguardare l'offesa concretamente arrecata e i connotati oggettivi della condotta, non potendo fondarsi esclusivamente sul contesto ambientale o sulla percezione di disvalore del luogo in cui il fatto è stato commesso.
  • L'abbandono di un rifiuto non pericoloso può integrare il reato contestato ma, se la condotta è isolata e gli effetti sul bene giuridico tutelato sono modesti, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può trovare applicazione.
  • Quando dagli atti risultino già tutti gli elementi necessari, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e decidere direttamente sull'applicazione dell'art. 131-bis c.p., senza rinviare al giudice di merito per ulteriori accertamenti.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto richiede una motivazione che dia conto dell'offesa in concreto e non solo di giudizi astratti di gravità o deprecabilità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ambientaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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