Cassazione Penale, Ordinanza n. 23231/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'istanza di riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di tre sentenze definitive emesse nei confronti del condannato. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e contraddittorietà della motivazione. Sosteneva, in sostanza, che i fatti giudicati nelle diverse sentenze sarebbero stati unificabili sotto un medesimo disegno criminoso. La Corte rileva però che il ricorso riproponeva questioni di merito già esaminate dal giudice dell'esecuzione e che la motivazione del provvedimento impugnato escludeva la continuazione in modo non illogico: alcune condotte erano omogenee, ma una riguardava i maltrattamenti in danno del coniuge, mentre altre, tra cui lesioni e danneggiamento, avevano come persona offesa un soggetto diverso; vi era solo una parziale sovrapposizione temporale, in contesti differenti. Inoltre, il reato di porto di coltello del 2011 non risultava riferibile all'offesa nei confronti del coniuge, né erano stati forniti elementi per ritenere che già all'inizio dei maltrattamenti (2001) il condannato avesse programmato di portare il coltello dieci anni dopo o di porre in essere una vendetta ai danni del padre della ragazza del fratello, fatto commesso nel 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo versato in fatto, sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già esaminate in sede esecutiva, e comunque manifestamente infondato quanto al dedotto vizio di motivazione. Ha quindi confermato il diniego del riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le tre sentenze definitive. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La disciplina della continuazione richiede la prova del medesimo disegno criminoso; non basta la sola contiguità cronologica o l'identità del titolo di reato se i fatti risultano espressione di determinazioni estemporanee.
art. 52 d.lgs. 196/03
È richiamata solo ai fini dell'oscuramento dei dati sensibili nel provvedimento diffuso.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in fase esecutiva, esige una verifica concreta di plurimi indici rivelatori del medesimo disegno criminoso: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, causali, sistematicità e programmabilità delle successive azioni.
- Non è sufficiente valorizzare uno solo degli indici sintomatici della continuazione se i successivi reati appaiono frutto di decisioni autonome ed estemporanee, soprattutto quando coinvolgano persone offese diverse e contesti fattuali diversi.
- Chi invoca la continuazione ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti idonei a dimostrare che, già al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; il mero richiamo alla contiguità temporale e all'identità dei reati non basta.
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure di merito già vagliate dal giudice dell'esecuzione, senza evidenziare un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23037/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23047/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23048/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23054/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23056/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23057/2026 del 23/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →