Sentenza del 25/09/2017 n. 3806 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta sul Valore Aggiunto - Soggetti Passivi - Detrazioni - Violazioni e Sanzioni - Fatturazione - Compensazione crediti Iva - Frodi carosello - Illiceità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la detraibilità dell'IVA assolta nell'ambito di operazioni ritenute illecite e riconducibili a una frode carosello. Il meccanismo di compensazione di presunti crediti IVA e le finalità perseguite dall'operazione sono stati considerati elementi idonei a presumere la piena conoscenza della frode e la partecipazione consapevole a un accordo simulatorio. È stato quindi escluso il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati presso la società filtro, in quanto riferiti a operazioni inesistenti. L'utilizzatore è stato inoltre considerato emittente della fattura relativa alla vendita e soggetto tenuto agli adempimenti di annotazione nei registri IVA.
La decisione
La detrazione dell'IVA è stata negata. In applicazione dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972, l'imposta indicata in fattura resta dovuta per l'intero ammontare, mentre, ai sensi dell'art. 19 del medesimo decreto, l'IVA sugli acquisti non è detraibile in presenza di operazioni inesistenti. Il principio deriva anche dall'art. 17 della direttiva 77/388/CEE, interpretato nel senso che il soggetto che conosce o partecipa consapevolmente a una frode non può beneficiare del diritto alla detrazione.
Norme richiamate
Art. 17 della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977
Il principio sancito dall'art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE
Il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere negato quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione collegata a una frode fiscale.
Art. 19 del d.P.R. 633/1972
Divieto di detrazione dell'Iva in acquisto, ai sensi dell'art. 19, d.P.R. 633/1972
L'IVA relativa ad acquisti inesistenti o inseriti consapevolmente in un meccanismo fraudolento non può essere portata in detrazione.
Artt. 23 e 24 del d.P.R. 633/1972
L'utilizzatore deve ritenersi emittente della fattura per operazione di vendita ed annotazione sul registro ex artt. 23 e 24, d.P.R. 633/1972
Il soggetto che utilizza il meccanismo fraudolento può essere qualificato come emittente della fattura e resta soggetto agli obblighi di fatturazione e registrazione.
Art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972
L'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni in fattura
Anche quando l'operazione è inesistente, l'IVA indicata in fattura resta dovuta per l'intero importo, senza che il soggetto possa contemporaneamente detrarre l'IVA esposta sugli acquisti fittizi.
Massime di principio
- La partecipazione a un meccanismo di compensazione di crediti IVA anomali, soprattutto se collegato a società filtro o a operazioni prive di reale sostanza economica, può costituire un forte indice della conoscenza della frode.
- Chi partecipa consapevolmente a una frode carosello non può invocare il diritto alla detrazione dell'IVA, anche se dispone formalmente di fatture regolari.
- L'Amministrazione finanziaria e il giudice possono valutare la sostanza economica dell'operazione, i flussi finanziari e il ruolo delle società interposte, non soltanto la regolarità formale della documentazione.
- L'IVA esposta in una fattura relativa a un'operazione inesistente può restare dovuta ai sensi dell'art. 21, comma 7, mentre la corrispondente IVA a credito rimane indetraibile.
- In situazioni analoghe è essenziale dimostrare l'effettività delle operazioni, la normale economicità dei rapporti, la tracciabilità dei pagamenti e l'assenza di elementi che rendano riconoscibile la frode.
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