Cassazione Penale, Sentenza n. 13062/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Ferri Giorgio perché il reato è estinto per prescrizione. Conseguentemente è stata eliminata la sanzione amministrativa accessoria applicata. Inoltre è stata disposta la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Modena ai sensi dell'art. 224, comma 3, del codice della strada.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ferri ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 81, comma 2, cod. pen., e 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (fatto commesso il 28/08/2012). Il ricorrente denunciava manifesta illogicità della motivazione nella valutazione delle prove e inosservanza/erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte di Cassazione ha ritenuto non inammissibili i motivi ma ha accertato che è intervenuto il decorso del termine di prescrizione: applicando la disciplina prevista dalla legge 5 dicembre 2005, n.251 e il combinato disposto degli artt. 157, 160, comma 3, e 161, comma 2, cod. pen., il termine massimo di prescrizione per il delitto contestato è di sette anni e sei mesi, già maturato successivamente alla pronuncia della sentenza di appello. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è possibile solo quando l'innocenza emerga dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile; non essendo questo il caso, si è pronunciata per l'estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
Richiamato nella descrizione del reato originario; dal testo non emerge una interpretazione specifica della norma da parte della Cassazione
art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (codice della strada)
Norma che descrive il fatto-oggetto della condanna (illecito relativo alla guida); la Corte ha disposto l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria conseguente all'estinzione del reato per prescrizione
art. 131-bis, cod. pen.
Il ricorrente deduceva errata applicazione; la Corte non ha ritenuto il motivo sufficiente a impedire la declaratoria di prescrizione e non ha sviluppato un'interpretazione estesa della norma nei rilievi riportati
legge 5 dicembre 2005, n.251
Applicata per determinare la disciplina prescrizionale applicabile al fatto commesso nel 2012; ha inciso sul calcolo del termine prescrizionale
art. 157, art. 160, comma 3, e art. 161, comma 2, cod. pen.
Interpretate congiuntamente per fissare il termine massimo di prescrizione per il delitto in sette anni e sei mesi, determinando così la maturazione della prescrizione
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per precisare che l'assoluzione per estinzione del reato può essere pronunciata solo quando l'innocenza emerga dagli atti in modo assolutamente incontestabile; in assenza di tale certezza la pronuncia corretta è l'annullamento per prescrizione
art. 224, comma 3, codice della strada
Prescrive la trasmissione della sentenza al Prefetto per gli effetti amministrativi; la Corte ha disposto l'invio della copia della sentenza al Prefetto di Modena
Giurisprudenza: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Richiamata per il principio secondo cui l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è ammessa solo se le circostanze che escludono il fatto, la sua commissione da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile (valutazione 'ictu oculi')
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata, la Corte di Cassazione può annullare la condanna senza rinviare perche il reato si considera estinto per prescrizione.
- L'assoluzione per estinzione del reato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è possibile solo quando l'innocenza dell'imputato risulti dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile; in assenza di tale certezza si applica la causa estintiva (prescrizione) ma non l'assoluzione sostanziale.
- L'estinzione del reato per prescrizione comporta automaticamente l'eliminazione delle sanzioni accessorie connesse al reato principale.
- È necessario calcolare con attenzione il termine prescrizionale applicabile al fatto in relazione alla normativa vigente alla data del fatto e alle successive modifiche legislative che possono incidere sul decorso della prescrizione.
- Quando si impugna una sentenza in Cassazione, rilevare e documentare eventuali cause di estinzione (come la prescrizione) può portare a un annullamento senza rinvio anche se i motivi di merito non sono accolti.
- La trasmissione degli atti alle autorità amministrative competenti (es. Prefetto) va disposta quando la normativa processuale o sostanziale lo prevede per gli effetti amministrativi conseguenti alla decisione penale.
- Le censure di manifesta illogicità della motivazione o di errata applicazione di norme sostanziali richiedono che la Corte valuti sia l'ammissibilità dei motivi sia la possibile sopravvenienza di cause estintive: la prescrizione può prevalere anche se le questioni probatorie non vengono riaperte in favore dell'imputato.
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