Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13062/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Ferri Giorgio perché il reato è estinto per prescrizione. Conseguentemente è stata eliminata la sanzione amministrativa accessoria applicata. Inoltre è stata disposta la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Modena ai sensi dell'art. 224, comma 3, del codice della strada.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ferri ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 81, comma 2, cod. pen., e 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (fatto commesso il 28/08/2012). Il ricorrente denunciava manifesta illogicità della motivazione nella valutazione delle prove e inosservanza/erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte di Cassazione ha ritenuto non inammissibili i motivi ma ha accertato che è intervenuto il decorso del termine di prescrizione: applicando la disciplina prevista dalla legge 5 dicembre 2005, n.251 e il combinato disposto degli artt. 157, 160, comma 3, e 161, comma 2, cod. pen., il termine massimo di prescrizione per il delitto contestato è di sette anni e sei mesi, già maturato successivamente alla pronuncia della sentenza di appello. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è possibile solo quando l'innocenza emerga dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile; non essendo questo il caso, si è pronunciata per l'estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Richiamato nella descrizione del reato originario; dal testo non emerge una interpretazione specifica della norma da parte della Cassazione

  • art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (codice della strada)

    Norma che descrive il fatto-oggetto della condanna (illecito relativo alla guida); la Corte ha disposto l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria conseguente all'estinzione del reato per prescrizione

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Il ricorrente deduceva errata applicazione; la Corte non ha ritenuto il motivo sufficiente a impedire la declaratoria di prescrizione e non ha sviluppato un'interpretazione estesa della norma nei rilievi riportati

  • legge 5 dicembre 2005, n.251

    Applicata per determinare la disciplina prescrizionale applicabile al fatto commesso nel 2012; ha inciso sul calcolo del termine prescrizionale

  • art. 157, art. 160, comma 3, e art. 161, comma 2, cod. pen.

    Interpretate congiuntamente per fissare il termine massimo di prescrizione per il delitto in sette anni e sei mesi, determinando così la maturazione della prescrizione

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare che l'assoluzione per estinzione del reato può essere pronunciata solo quando l'innocenza emerga dagli atti in modo assolutamente incontestabile; in assenza di tale certezza la pronuncia corretta è l'annullamento per prescrizione

  • art. 224, comma 3, codice della strada

    Prescrive la trasmissione della sentenza al Prefetto per gli effetti amministrativi; la Corte ha disposto l'invio della copia della sentenza al Prefetto di Modena

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Richiamata per il principio secondo cui l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è ammessa solo se le circostanze che escludono il fatto, la sua commissione da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile (valutazione 'ictu oculi')

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è maturata, la Corte di Cassazione può annullare la condanna senza rinviare perche il reato si considera estinto per prescrizione.
  • L'assoluzione per estinzione del reato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è possibile solo quando l'innocenza dell'imputato risulti dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile; in assenza di tale certezza si applica la causa estintiva (prescrizione) ma non l'assoluzione sostanziale.
  • L'estinzione del reato per prescrizione comporta automaticamente l'eliminazione delle sanzioni accessorie connesse al reato principale.
  • È necessario calcolare con attenzione il termine prescrizionale applicabile al fatto in relazione alla normativa vigente alla data del fatto e alle successive modifiche legislative che possono incidere sul decorso della prescrizione.
  • Quando si impugna una sentenza in Cassazione, rilevare e documentare eventuali cause di estinzione (come la prescrizione) può portare a un annullamento senza rinvio anche se i motivi di merito non sono accolti.
  • La trasmissione degli atti alle autorità amministrative competenti (es. Prefetto) va disposta quando la normativa processuale o sostanziale lo prevede per gli effetti amministrativi conseguenti alla decisione penale.
  • Le censure di manifesta illogicità della motivazione o di errata applicazione di norme sostanziali richiedono che la Corte valuti sia l'ammissibilità dei motivi sia la possibile sopravvenienza di cause estintive: la prescrizione può prevalere anche se le questioni probatorie non vengono riaperte in favore dell'imputato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.