Cassazione Penale, Sentenza n. 16166/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il diniego, da parte della Corte d'Assise di Appello di Perugia in sede di rinvio, del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ha censurato la motivazione ritenendola illogica e basata su elementi notori e non probanti, ha invocato la rilevanza della sua giovane età e della presunta reazione di spavento (fuga, dichiarazione di voler andare in caserma, messaggio SMS alla conoscente), ha contestato la valutazione attribuita all'SMS e ha sostenuto la compatibilità del dolo d'impeto con il dolo eventuale o alternativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la correttezza della valutazione della Corte territoriale secondo cui la giovane età, di per sé, non giustifica le attenuanti generiche e che occorre accertare l'incidenza della condizione giovanile sulla personalità e sulla capacità di valutare il comportamento. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione che valorizzava le modalità della condotta (procacciamento dell'arma frantumando la bottiglia, atto tempestivo e determinato), la fuga e la gestione successiva degli eventi (incluso il contenuto dell'SMS) come indici di lucidità e determinazione non conciliabili con una marcata immaturità. Ha inoltre precisato i limiti del sindacato di legittimità sull'asserita omissione di valutazione di una testimonianza, richiedendo che l'omissione sia percepibile ictu oculi come decisiva. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e il mantenimento della quantificazione della pena disposta in sede di merito.
Norme richiamate
codice penale, art. 575
Inquadramento dell'illecito principale: omicidio volontario per il fatto contestato
codice penale, art. 577 comma 1, nn. 2 e 4 in relazione all'art. 61, nn. 1 e 5
Rilevanza delle aggravanti contestate (futili motivi, approfittamento di circostanze di tempo e luogo, uso di mezzo insidioso) e loro valutazione nel bilanciamento con le attenuanti
codice penale, art. 133
Regole sul riconoscimento e sulla motivazione delle circostanze attenuanti generiche; necessità di elementi positivi che giustifichino la mitiga-zione della pena
codice di procedura penale, art. 606
Conseguenza processuale del rigetto del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Principi richiamati: la sola giovane età non basta per le attenuanti generiche; sindacato in cassazione sul travisamento della prova è limitato e richiede omissioni di macroscopica evidenza; distinzione tra valutazione del mezzo insidioso e valutazione delle modalità operative dell'agente
Massime di principio
- La giovane età dell'imputato non determina automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: il giudice deve accertare se e come la condizione giovanile abbia inciso sulla maturità e sulla capacità di valutare il comportamento
- Le modalità concrete dell'azione (ad es. il modo di procurarsi e usare un'arma, la prontezza e la determinazione) possono essere valutate come indici di lucidità e capacità volitiva, limitando la rilevanza attenuante dell'età o dell'incensuratezza
- Comportamenti successivi al reato (fuga, comunicazioni inviate, gestione della scena) possono essere considerati nella valutazione complessiva della personalità e della responsabilità dell'agente, purché adeguatamente motivati dal giudice
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessaria una motivazione positiva: il giudice favorevole deve indicare elementi concreti e specifici che giustifichino la mitigazione della pena
- In cassazione il sindacato sulla valutazione probatoria è limitato: l'impugnante deve dimostrare che eventuali omissioni o errori della motivazione siano macroscopici e decisivi ictu oculi; valutazioni alternative plausibili del merito non giustificano la cassazione
- Il dolo d'impeto può coesistere con elementi di prevedibilità o accettazione del rischio, ma la presenza di una condotta pianificata o di chiari elementi volitivi rende più probabile l'inquadramento come dolo diretto, ostativo alle attenuanti generiche
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