Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26233/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e poi destinatario di una parziale riforma in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, pur riconoscendo le attenuanti generiche e eliminando la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, aveva confermato la responsabilità per detenzione di stupefacente ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e di parametri costituzionali e convenzionali, sostenendo che la decisione di merito avesse fondato la responsabilità su elementi non qualificanti e sulle dichiarazioni non credibili della coimputata, senza rispondere alla censura svolta in appello sulla configurabilità della mera connivenza non punibile. Secondo la difesa, in materia di detenzione di droga, in assenza di un contributo causale consapevole e volontario all'altrui condotta, non può configurarsi concorso e la mera presenza o passività non è punibile; nel caso concreto, inoltre, non sarebbe emersa alcuna attività dell'imputato rispetto alla sostanza sequestrata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era aspecifico e solo apparentemente confrontato con la motivazione impugnata. Ha rilevato che i giudici di merito avevano escluso la connivenza valorizzando la codetenzione e l'inverosimiglianza delle dichiarazioni della coimputata sul prezzo di acquisto dello stupefacente, ritenendo che l'imputato avesse partecipato all'acquisto della sostanza rinvenuta nell'abitazione comune. Tale motivazione è stata giudicata non manifestamente illogica e non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione illecita di stupefacenti; la Corte ne affronta la riconducibilità del fatto al concorso nell'acquisto/detenzione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    parametro del motivo di ricorso dedotto per violazione di legge, ritenuto però formulato in modo aspecifico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 110 cod. pen.

    richiamato dalla difesa per contestare la sussistenza del concorso di persone, in contrapposizione alla mera connivenza non punibile.

  • art. 27 Cost.

    richiamato dalla difesa come parametro costituzionale a sostegno della censura sulla responsabilità personale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla difesa come parametro costituzionale concernente la motivazione e il giusto processo.

  • art. 6, comma 2, CEDU

    richiamato dalla difesa in tema di presunzione di innocenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di stupefacenti, la distinzione tra concorso nella detenzione illecita e mera connivenza non punibile dipende dalla presenza, nel primo caso, di un contributo positivo, consapevole e volontario, anche di natura morale o agevolatrice, idoneo ad apportare un apporto causale all'altrui condotta; nella seconda ipotesi, invece, l'agente mantiene un atteggiamento meramente passivo, privo di incidenza causale.
  • La censura di legittimità che si limiti ad affermare in modo generico l'omessa motivazione sulla connivenza, senza confrontarsi con gli specifici passaggi della sentenza di merito che hanno ricostruito un contributo causale dell'imputato, è aspecifica e quindi inammissibile.
  • La ricostruzione del concorso può essere sorretta da elementi di fatto quali la codetenzione e la non credibilità delle versioni alternative rese da un correo, purché la motivazione sia logica e non manifestamente illogica.
  • Quando la decisione di merito esclude la connivenza e afferma invece la partecipazione dell'imputato all'acquisto o alla disponibilità della sostanza rinvenuta in un contesto comune, non è configurabile un mero comportamento passivo penalmente irrilevante.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati in materia di lavoroStupefacentiProcesso penale
IstitutiConcorso di personeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.