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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10379/2025 del 19/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La lite nasce dal trasferimento ex lege, disposto dal DPCM 1 aprile 2008, dei rapporti di lavoro del personale sanitario operante negli istituti penitenziari dall’Amministrazione penitenziaria alle ASL territorialmente competenti. I lavoratori, già retribuiti ai sensi dell’art. 53 L. n. 740/1970, hanno chiesto il risarcimento/riconoscimento del diritto alla rideterminazione biennale del compenso orario, sostenendo che la norma imponga un aggiornamento periodico della misura e che il mancato adeguamento per oltre dieci anni abbia determinato un ingiustificato risparmio per l’amministrazione. In ricorso principale deducono violazione dell’art. 53 L. n. 740/1970, assumendo che la Corte d’appello abbia erroneamente negato la natura doverosa dell’adeguamento biennale. Nel ricorso incidentale, alcuni lavoratori contestano inoltre la lettura della disciplina del trasferimento al SSN e invocano la persistente applicabilità dell’art. 53 anche dopo il passaggio alla ASL; deducono poi violazione dei principi di correttezza e buona fede e chiedono, in subordine, l’indennizzo per indebito arricchimento ex artt. 2041 e 2042 c.c. per l’inerzia dell’ente nell’aggiornare il compenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che, dopo il trasferimento dei rapporti al Servizio sanitario nazionale disposto dal DPCM 1 aprile 2008, i rapporti del personale sanitario instaurati ai sensi della L. n. 740/1970 continuano a essere disciplinati da tale legge solo fino alla scadenza originaria e non consentono una ultrattività tale da imporre alla ASL un automatico adeguamento migliorativo biennale dei compensi. Ha inoltre escluso l’operatività dell’azione di indebito arricchimento, sia perché la domanda era stata già respinta per le medesime ragioni della domanda principale, sia perché l’azione ex art. 2041 c.c. è sussidiaria e non esperibile quando la fattispecie è regolata da una disciplina speciale, ancorché non satisfattiva delle pretese fatte valere. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53 L. n. 740/1970

    non attribuisce un diritto all’automatico adeguamento migliorativo biennale del compenso, ma prevede la determinazione del compenso secondo la disciplina applicabile; dopo il trasferimento al SSN non è più invocabile come fonte di un potere unilaterale della ASL di rideterminazione o di un diritto all’aggiornamento automatico

  • art. 2, comma 283, L. n. 244/2007

    ha costituito la base normativa per il DPCM 1 aprile 2008 che ha disciplinato il trasferimento dei rapporti al Servizio sanitario nazionale

  • DPCM 1.4.2008

    ha trasferito al SSN i rapporti del personale sanitario instaurati ai sensi della L. n. 740/1970, mantenendo la disciplina della legge citata solo fino alla relativa scadenza e, per i rapporti a termine con scadenza anteriore al 31 marzo 2009, prorogandoli di dodici mesi

  • art. 48 L. n. 833/1978

    richiamato come norma fondativa del sistema convenzionale della medicina generale nel SSN, con trattamento economico e normativo garantito da convenzioni e accordi collettivi nazionali

  • art. 4 d.lgs. n. 273/1989

    richiamato dai ricorrenti come disciplina diversa e non sovrapponibile alla fattispecie

  • art. 24, comma 1, L. n. 448/1998

    richiamato dalla Corte d’appello come esempio di norma che prevede espressamente un vero diritto all’adeguamento periodico, a differenza della disciplina invocata

  • art. 47-bis d.lgs. n. 165/2001

    richiamato in appello per evidenziare che per i dipendenti pubblici l’assenza di incrementi salariali è colmata con l’indennità di vacanza contrattuale

  • art. 9, comma 24, L. n. 122/2010

    richiamato per affermare il blocco delle procedure negoziali nel SSN

  • art. 16 L. n. 111/2011

    richiamato per il blocco delle procedure negoziali nel SSN

  • art. 1, comma 2, d.P.R. n. 122/2013

    richiamato per il blocco delle procedure negoziali nel SSN

  • art. 1, commi 254, 255, 256, L. n. 190/2014

    richiamati per il blocco delle procedure negoziali nel SSN

  • art. 1366 c.c.

    invocato dai ricorrenti incidentali insieme alla buona fede e correttezza, ma ritenuto non decisivo per fondare un diritto all’aggiornamento del compenso

  • art. 1375 c.c.

    invocato dai ricorrenti incidentali; la Corte non ne ricava un obbligo di rideterminazione automatica del compenso

  • art. 2041 c.c.

    non può essere utilizzato quando la vicenda è regolata da una disciplina speciale; inoltre la domanda era stata già rigettata per le stesse ragioni della domanda principale

  • art. 2042 c.c.

    ribadisce il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento senza causa, preclusa quando esiste altra azione astrattamente esperibile

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale dell’impugnazione

Massime di principio

  • Quando un rapporto di lavoro o di collaborazione viene trasferito ex lege a un diverso ente pubblico o al SSN, la disciplina originaria continua ad applicarsi solo nei limiti espressamente previsti dalla norma di trasferimento; non è consentita una estensione ultrattiva implicita della disciplina previgente per ottenere il mantenimento o l’aggiornamento automatico del compenso.
  • Il diritto a un adeguamento periodico della retribuzione o del compenso non può essere presunto in via analogica: deve risultare da una previsione espressa della legge o della contrattazione collettiva applicabile alla nuova fattispecie.
  • L’azione di indebito arricchimento è preclusa quando la controversia è regolata da una disciplina speciale, anche se questa non riconosce integralmente il vantaggio economico invocato dalla parte; la sussidiarietà dell’art. 2041 c.c. va valutata in astratto, verificando l’esistenza di un’azione tipica esperibile.
  • I principi di buona fede e correttezza non consentono, da soli, di creare un autonomo diritto alla rideterminazione del compenso in assenza di un obbligo legale o contrattuale specifico.
  • Nel processo di cassazione contro la stessa sentenza, i ricorsi successivi al primo vanno trattati come incidentali, a prescindere dalla forma adottata, in applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaArricchimento senza causa

Testo integrale

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