Cassazione Penale, Sentenza n. 21132/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Lecce che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello di Michael Siliberto avverso la sentenza del GUP di Brindisi (22/12/2022) di condanna per detenzione e porto illegale di armi. Il motivo del ricorso in Cassazione è che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto tardivo l'atto d'impugnazione: l'atto era stato inviato via PEC all'indirizzo istituzionale dell'ufficio (depositoattipenali.tribunale.brindisi@giustiziacert.it) il 5/05/2023 alle 19:14, mentre la cancelleria ha certificato la ricezione l'8/05/2023; la Corte di appello si era basata sull'annotazione di cancelleria e aveva ritenuto tardivo l'appello (termine per proporlo: 6/05/2023). Il ricorrente ha prodotto la ricevuta PEC e la dichiarazione del direttore amministrativo della cancelleria a supporto della tempestiva ricezione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto provata la ricezione dell'impugnazione il 5/05/2023 (timestamp PEC) e che la successiva certificazione di cancelleria dell'8/05/2023 non esclude la tempestività dell'atto. Ha inoltre rilevato che, all'epoca, la modalità di deposito via PEC presso l'ufficio che aveva emesso il provvedimento era consentita in via transitoria dall'art. 87-bis d.l. 10/10/2022, n. 150. Pertanto la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Lecce per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 585 cod. proc. pen.
commi 1, lett. c) e 2, lett. c)
Fissa il termine di 45 giorni per il deposito dell'atto d'appello a seguito del deposito della motivazione; la Corte ha calcolato correttamente il termine (scadenza 6/05/2023).
dispositivo della sentenza (termine per la motivazione)
deposito della motivazione entro novanta giorni fissato in dispositivo (scaduto il 22/03/2023)
Da tale data decorre il termine per proporre appello; qui il computo temporale è stato assunto come punto di partenza per il termine di 45 giorni.
art. 87-bis d.l. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma transitoria che consentiva, all'epoca, il deposito di atti via PEC direttamente all'ufficio che aveva emesso il provvedimento; la Corte ha ritenuto legittima la modalità di deposito utilizzata dal difensore.
Massime di principio
- La data di ricevuta del messaggio PEC presso l'indirizzo istituzionale destinatario (con relativo riscontro di avvenuta consegna) è rilevante per valutare la tempestività dell'impugnazione; non può essere automaticamente sostituita dalla successiva annotazione di cancelleria che certifica la presa in carico in data diversa.
- In caso di discrepanza tra timestamp PEC e certificazione di cancelleria, il giudice deve accertare la data di effettiva ricezione mediante documenti (ricevute PEC, dichiarazioni del personale della cancelleria, registri), e valorizzare le prove a favore dell'effettivo invio/arrivo dell'atto.
- Se una specifica norma transitoria (es. art. 87-bis d.l. n.150/2022) consentiva il deposito via PEC all'ufficio emittente, la modalità scelta dal difensore è valida e va riconosciuta ai fini del computo dei termini processuali.
- La dichiarazione di inammissibilità per tardività può essere annullata in Cassazione quando emergono elementi probatori che dimostrano la tempestiva presentazione telematica; la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre il prosieguo presso il giudice competente se la questione è circoscritta alla ammissibilità dell'impugnazione.
- Per evitare contestazioni future, è consigliabile conservare e allegare sempre ricevute e certificazioni PEC e, se possibile, ottenere attestazioni ufficiali dalla cancelleria che registrino la data di arrivo del messaggio.
Testo integrale
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