Cassazione Penale, Sentenza n. 377/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha impugnato per cassazione la conferma della condanna per diffamazione sostenendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla dichiarazione di assenza dell'imputato malgrado l'irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio. In particolare si censura che la notifica a mezzo posta, eseguita ai sensi dell'art. 8, comma 3, legge 20/11/1998 n. 346, fosse viziata e che, per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale relativa alla stessa norma, tale nullità dovesse essere rilevata con conseguenze sul prosieguo del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha ricordato la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina della restituzione del piego prevista dall'art. 8, comma 3, l. 346/1998 e la giurisprudenza che dispone la nullità della notifica in presenza di tale vizio, rilevabile anche d'ufficio nei termini dell'art. 180 c.p.p. Successivamente ha verificato se, alla luce della nullità e dei tempi processuali, dovesse applicarsi una causa di proscioglimento: ha accertato che il reato (diffamazione, art. 595 c.p.) era stato commesso il 10/10/2016 e che, con pena massima fino a sei anni, il termine prescrizionale (artt. 157 e 161 c.p.) è pari a 7 anni e 6 mesi, quindi la prescrizione si è perfezionata il 10/04/2024. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
legge 20 novembre 1998, n. 346, art. 8, comma 3
previsione relativa alla restituzione del piego al mittente dopo dieci giorni in caso di mancato ritiro
La norma è stata ritenuta nella parte indicata illegittima dalla Corte costituzionale; pertanto la procedura di notifica basata su tale disposizione può generare nullità che incidono sul regolare svolgimento del processo
Sentenza Corte Costituzionale n. 346 del 1998
sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 8, comma 3, l. 346/1998
Ha escluso la legittimità della previsione che consentiva la restituzione del piego al mittente dopo dieci giorni, comportando la possibilità di nullità delle notifiche operate secondo quel meccanismo
art. 180 cod. proc. pen.
termine entro cui le nullità possono essere rilevate d'ufficio
La nullità della notifica è di ordine generale ed è rilevabile d'ufficio nei termini stabiliti da questa norma
Sez. 5, n. 2339 del 14/01/1999 (Giacquinta)
giurisprudenza che applica la sentenza costituzionale ai processi in corso
Stabilisce che la nullità derivante dall'illegittimità della norma produce effetto quando la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta prima dell'esaurimento dell'iter processuale
art. 129 cod. proc. pen.
verifica dell'eventuale causa di proscioglimento
Imposta l'obbligo di controllare se, a seguito della eliminazione del vizio, debbano essere applicate cause estintive del reato (es. prescrizione)
artt. 157 e 161 cod. pen.
calcolo della prescrizione in relazione alla pena edittale
Per un reato con pena massima fino a 6 anni la prescrizione si compie in 7 anni e 6 mesi; tali articoli sono stati usati per stabilire la data di estinzione del reato
art. 595 cod. pen.
norma che configura il reato di diffamazione
Definisce il reato contestato; la platea della pena massima (fino a sei anni) è stata determinante per il calcolo del termine prescrizionale
Massime di principio
- Una notifica effettuata in base a una norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima può essere nulla e la nullità può essere rilevata d'ufficio nei termini di legge; ciò può incidere sul prosieguo del processo.
- Quando sussiste una nullità di notifica di ordine generale, va verificato se la pronuncia costituzionale è intervenuta prima dell'esaurimento del procedimento: in tal caso la nullità produce i suoi effetti.
- Se, a seguito dell'accertamento di una nullità procedurale, emerge l'applicabilità di una causa estintiva del reato (p.es. prescrizione), il giudice può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- Per valutare la prescrizione è necessario determinare la data del fatto, la pena edittale applicabile e verificare l'eventuale presenza di cause di sospensione o interruzione; il calcolo segue gli artt. 157 e 161 c.p.
- La rilevazione d'ufficio delle nullità rilevanti ai fini della regolarità della notifica deve rispettare i termini procedurali (art. 180 c.p.p.), pertanto gli operatori devono agire nei termini stabiliti per non precludere la tutela delle parti.
- In casi simili è opportuno verificare se sia possibile sanare la nullità (se prevista) o se la nullità determini l'impossibilità di proseguire, con conseguenze diverse (annullamento con rinvio o annullamento senza rinvio per estinzione).
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