Cassazione Penale, Sentenza n. 24049/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto fondato il motivo: il GUP ha errato nel dichiarare immediatamente inammissibile la richiesta senza consentire il decorso del termine di sette giorni per la notifica previsto dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., e ha illegittimamente adottato una pronuncia sulla inammissibilità che spetta esclusivamente alla Corte di cassazione. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha depositato in cancelleria, il giorno dell'udienza preliminare (5/10/2023), una richiesta di rimessione del processo. Il GUP ha dichiarato inammissibile la richiesta rilevando che la stessa non era stata già notificata alle altre parti al momento del deposito. Con ricorso per cassazione si è dedotto che il GUP ha violato l'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., che consente al richiedente di notificare la richiesta entro sette giorni dal deposito, e che ha usurpato una competenza riservata alla Corte di cassazione, dichiarando l'inammissibilità della richiesta invece di trasmetterla alla Corte ai sensi degli artt. 45-46 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 46 cod. proc. pen.
"La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti"
La Corte interpreta la norma nel senso che la notifica non deve essere necessariamente eseguita al momento del deposito: il richiedente ha un termine di sette giorni per perfezionarla; il GUP ha errato ritenendo necessaria la notifica immediata.
art. 45 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rimessione del processo alla Corte di cassazione; la valutazione di ammissibilità della rimessione è riservata alla Corte di cassazione, non al giudice davanti al quale si celebra il processo.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Norme indicate come motivo di ricorso per cassazione: c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità; e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995 (Romanelli)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che stabilisce che il giudice davanti al quale sia stata presentata la richiesta di rimessione non può decidere sulla stessa ma deve trasmetterla alla Corte di cassazione e astenersi dall'adottare pronunce sul procedimento fino alla decisione della Corte.
Sez. 1, n. 18022 del 01/04/2004 (Basti)
Precedente che afferma la nullità dell'ordinanza con la quale il giudice investito del processo dichiari inammissibile la richiesta di rimessione, confermando la competenza esclusiva della Corte di cassazione sulla valutazione di ammissibilità.
Sez. 4, Sentenza n. 17636 del 2010
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per distinguere i casi in cui l'atto non integri gli estremi di una richiesta di rimessione; utile per valutare quando non sia configurabile una rimessione da trasmettere alla Cassazione.
Massime di principio
- La richiesta di rimessione ai sensi degli artt. 45-46 cod. proc. pen. si deposita in cancelleria e può essere notificata alle altre parti entro sette giorni: il mancato perfezionamento immediato della notifica non comporta automaticamente inammissibilità.
- Il giudice avanti al quale si celebra il processo non è competente a dichiarare l'inammissibilità della richiesta di rimessione; deve trasmettere la richiesta alla Corte di cassazione e astenersi dal pronunciare sulla causa fino alla decisione della Corte.
- Se la richiesta di rimessione è depositata lo stesso giorno dell'udienza, il giudice non può impedire il decorso del termine per la notifica né dichiarare l'istanza inammissibile prima che il termine sia scaduto.
- Pronunce con cui il giudice dichiara l'inammissibilità della rimessione possono essere annullate dalla Corte di cassazione senza rinvio se determinano una violazione di legge o un'usurpazione di competenza.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe custodire prova del deposito e della tempestiva esecuzione delle notifiche o, se non ancora perfezionate, richiedere espressamente che si consenta il termine di legge per le notifiche e che la richiesta sia trasmessa alla Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23928/2024 del 17/06/2024
- Sentenza penale · 17 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23929/2024 del 17/06/2024
- Sentenza penale · 17 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23930/2024 del 17/06/2024
- Sentenza penale · 17 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23932/2024 del 17/06/2024
- Sentenza penale · 17 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23933/2024 del 17/06/2024
- Sentenza penale · 17 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23934/2024 del 17/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →