Cassazione Penale, Sentenza n. 13357/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per i delitti di resistenza continuata e interruzione di pubblico servizio (riducendo le pene). Hanno dedotto: (1) vizi di motivazione e errata qualificazione della loro condotta come resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che si trattò di mera resistenza passiva/verbale senza efficacia illecita; omissione nella valutazione dell'attendibilita' del teste Di Fonzo; errata qualificazione della durata e rilevanza ai fini dell'art. 340 c.p.; (2) violazione di legge sul trattamento sanzionatorio per la marginale posizione dei ricorrenti, mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche e violazione del principio di proporzionalita' in relazione alla continuazione.
La decisione
La Corte (di legittimita') ha ritenuto i ricorsi fondati solo con riguardo alla sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Ha confermato che l'interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) era contestata correttamente, richiamando la giurisprudenza che ammette una temporanea alterazione della regolarita' del servizio. Tuttavia, la descrizione della condotta dei due imputati e la mancata motivazione sulla valutazione del teste Di Fonzo non consentivano di verificare se le loro azioni avessero efficacia causale autonoma di resistenza: perciò la sentenza e' stata annullata limitatamente al delitto di resistenza (art. 337 c.p.) e si e' disposta la remissione per nuovo giudizio su quel capo ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. I ricorsi sono stati rigettati nel resto; il motivo sul trattamento sanzionatorio e' stato assorbito.
Norme richiamate
art. 340 cod. pen.
La sentenza richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui per consumare il delitto e' sufficiente una temporanea alterazione, oggettivamente apprezzabile, della regolarita' dell'ufficio o del servizio, anche se riguarda solo un settore e non la totalita' delle attivita' (Sez. 6, n. 36253 del 22/09/2011, Rv. 250810).
La norma e' stata interpretata nel senso che non occorre interrompere totalmente il servizio: una perturbazione temporanea, rilevabile e idonea a turbare le attivita', integra il reato di interruzione di pubblico servizio.
art. 337 cod. pen.
Per la configurazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale e' richiesta una condotta con efficacia causale di impedimento o di opposizione al pubblico ufficiale; descrizioni generiche e mancata qualificazione spazio-temporale e di efficacia causale possono non essere sufficienti a sostenere la condanna.
Principio di proporzionalita' e disciplina delle circostanze attenuanti generiche
Il controllo sulla quantificazione della pena deve rispettare il principio di proporzionalita' rispetto al ruolo effettivo del condannato; tuttavia, questioni sanzionatorie possono risultare assorbite se la pronuncia sulla responsabilita' sostanziale rimane confermata o se il rilievo valutativo non e' decisivo per l'accoglimento del gravame.
Massime di principio
- Quando la motivazione descrive condotte in termini generici e prive di precisa collocazione spazio-temporale o di efficacia causale, la fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) puo' essere non adeguatamente comprovata e la sentenza annullata con rinvio su quel capo.
- Per l'art. 340 c.p. (interruzione di pubblico servizio) non e' necessario che l'attivita' venga interamente paralizzata: e' sufficiente una alterazione temporanea e oggettivamente apprezzabile della regolarita' del servizio che crei turbamento nelle attivita' pubbliche.
- La valutazione dell'attendibilita' dei testimoni e' elemento essenziale della motivazione: l'omissione di un esame motivato puo' incidere sulla fondatezza della condanna e giustificare una rinnovazione del giudizio.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche, proporzionalita', aumenti per continuazione) possono essere assorbite se la Corte ritiene che la questione non sia decisiva rispetto alle censure rilevate; tuttavia, se la responsabilita' su un capo viene annullata, il tema sanzionatorio puo' riemergere nel nuovo giudizio.
- In casi di disordini collettivi (es. tafferugli tra detenuti) occorre individuare la condotta concreta e l'apporto causale di ciascun partecipante per poter sostenere responsabilita' individuale per reati come la resistenza: l'apporto morale o generico di sostegno puo' non essere sufficiente.
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