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Sentenza

Sentenza n. 2620/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento della determina Affissa all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Antimo in data 12-06-2024 a mezzo della quale veniva disposto di non ammettere i ricorrenti alla procedura per la copertura di 1 posto di funzionario amministrativo area dei funzionari ad elevata qualificazione e per l'effetto dichiarare la sua nullità e di ogni altro atto presupposto e connesso e della successiva del 27.06.2024 avente ad oggetto approvazione dei verbali di selezione e schema contratto individuale di lavoro per la progressione tra l'area degli Istruttori e dei Funzionari.

Giustizia amministrativa202505771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura comparativa per la progressione verticale dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, nonché successiva approvazione dei verbali di selezione e dello schema di contratto individuale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno riassunto davanti al TAR, dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, la controversia relativa alla loro esclusione da una procedura comunale per la copertura di un posto di funzionario amministrativo. Hanno sostenuto che l'esclusione fosse illegittima perché l'avviso richiedeva il possesso di una laurea triennale, specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento, titoli da loro posseduti: laurea triennale in Ingegneria della sicurezza per uno e laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie per l'altro. Hanno inoltre invocato l'art. 13, commi 6, 7 e 8, del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 e la relativa Tabella C, sostenendo di poter accedere alla progressione in ragione dell'anzianità di servizio maturata, anche in deroga al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno. Il Comune e la controinteressata non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha interpretato l'art. 2 dell'avviso nel senso che non fosse sufficiente il possesso di una laurea qualsiasi, essendo richiesto un titolo conseguito nelle materie previste per l'accesso dall'esterno all'area interessata, individuate dal regolamento comunale in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio. Le lauree possedute dai ricorrenti, rispettivamente in Ingegneria della sicurezza e in Scienze e Tecnologie Agrarie, non rientravano in tali ambiti. Il Collegio ha inoltre escluso che la Tabella C del CCNL potesse imporre l'ammissione, rilevando che l'art. 13 attribuisce alle amministrazioni una facoltà, non un obbligo, di disciplinare la progressione mediante i requisiti ivi indicati; nel caso concreto tale facoltà non era stata esercitata. La previsione contrattuale non impediva quindi all'amministrazione di limitare l'accesso ai dipendenti in possesso di titoli di studio riferiti a specifiche materie. Le censure sono state ritenute non specifiche e prive di interesse, perché non avevano contestato l'effettiva ragione dell'esclusione. Nessuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    La disposizione costituisce il fondamento della disciplina delle progressioni tra aree e consente, nella fase transitoria, di valorizzare esperienza e professionalità maturate, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

  • art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022

    In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza

    La disciplina attribuisce alle amministrazioni una facoltà di utilizzare procedure valutative fondate sui requisiti della Tabella C; non impone automaticamente l'ammissione alla procedura né elimina la possibilità di richiedere titoli di studio riferiti a specifiche materie.

  • art. 2 dell'avviso pubblico

    essere in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno all’area oggetto di selezione, come da allegato “C” del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ovvero: Laurea triennale, Laurea specialistica, Laurea magistrale, Diploma di laurea vecchio ordinamento

    La clausola deve essere letta unitariamente con il regolamento comunale: il requisito riguarda il possesso di una laurea nelle specifiche materie previste per l'accesso all'area, non il mero possesso di una laurea di qualsiasi indirizzo.

Massime di principio

  • Quando un avviso di selezione richiama il titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno a una determinata area e la disciplina regolamentare individua specifiche classi o materie di laurea, il requisito non è soddisfatto dal mero possesso di una laurea, ma occorre che il titolo appartenga agli ambiti qualificati dalla lex specialis e dal regolamento richiamato.
  • La disciplina transitoria delle progressioni tra aree prevista dall'art. 13 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, in attuazione dell'art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, attribuisce all'amministrazione una facoltà di attivare procedure valutative secondo i requisiti della Tabella C e non determina, di per sé, l'obbligo di ammettere candidati privi del titolo di studio specificamente richiesto dall'avviso.
  • La previsione contrattuale che consente di valorizzare l'anzianità e l'esperienza professionale nelle progressioni transitorie non elimina il potere dell'amministrazione di individuare, nell'avviso e nel regolamento, requisiti culturali riferiti a specifiche materie, quando tale scelta sia prevista dalla disciplina applicabile.
  • È inammissibile per difetto di specificità e di interesse il ricorso contro l'esclusione da una procedura selettiva quando le censure non contestano l'effettiva ragione posta a fondamento dell'esclusione, ma si limitano a dimostrare il possesso di un requisito diverso o più generico.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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