Cassazione Civile, Ordinanza n. 00305/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una cooperativa sociale nei confronti di una ASL per crediti relativi a prestazioni riabilitative fatturate. In opposizione, il Tribunale aveva revocato il decreto e riconosciuto solo gli interessi legali codicistici e il maggior danno da svalutazione monetaria, escludendo gli interessi al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002. La Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda della cooperativa, ritenendo da un lato inapplicabile il D.Lgs. 231/2002 ai crediti per assistenza sanitaria resa in regime di accreditamento/convenzione, perché il rapporto deriverebbe da fonte non negoziale e non da transazione commerciale; dall’altro ha osservato che, anche seguendo l’orientamento che riconduce il rapporto a contratti annuali stipulati tra le parti, la cooperativa non aveva provato la stipula di un contratto scritto successivo all’8 agosto 2002. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., del D.Lgs. 231/2002 e del D.Lgs. 502/1992, art. 8 quinquies, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’applicazione degli interessi commerciali e, soprattutto, avrebbe ignorato il principio di non contestazione: secondo la ricorrente, la stipula dei contratti con la ASL negli anni era circostanza pacifica, o addirittura riconosciuta dalla controparte, e quindi non bisognosa di prova. Ha inoltre censurato l’omesso esame del fatto che la ASL aveva pagato la sorte capitale, assumendo che ciò confermasse l’esistenza del contratto. La ricorrente ha infine richiamato i principi più recenti sulla necessità, quando il giudice rilevi d’ufficio la mancanza di forma scritta, di instaurare il contraddittorio sul punto; ma la Corte ha ritenuto che nella specie la questione del contratto scritto fosse già entrata nel thema decidendum per effetto delle stesse allegazioni della cooperativa e delle difese della ASL.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la censura sulla non contestazione non rispettava gli oneri di specificità e autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: il ricorrente non aveva indicato in modo puntuale il contenuto degli atti difensivi rilevanti né la loro esatta collocazione processuale, e i documenti allegati non consentivano di verificare l’effettiva non contestazione della stipula dei contratti scritti dopo l’8 agosto 2002. Ha ritenuto inoltre inconferente il richiamo al pagamento della sorte capitale, trattandosi al più di comportamento concludente non idoneo a supplire alla forma scritta richiesta per gli atti negoziali della P.A. La Corte ha escluso anche l’obbligo del giudice d’appello di attivare il contraddittorio sulla mancanza del contratto scritto, perché la questione era già stata introdotta nel giudizio e apparteneva al thema decidendum. Dato che la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggere il decisum, l’inammissibilità del secondo motivo ha travolto anche il primo per sopravvenuto difetto di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato come parametro di deduzione della violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è richiamato come parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo
art. 113, primo comma, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come norma violata nella qualificazione giuridica del rapporto e nell’applicazione della disciplina sugli interessi
D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2
invocato per sostenere l’applicabilità degli interessi moratori commerciali ai crediti azionati; la Corte ribadisce l’inapplicabilità ove il rapporto non sia riconducibile a transazione commerciale o, comunque, difetti il contratto scritto rilevante
D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies
richiamato come fonte dei rapporti contrattuali tra struttura accreditata e ASL e come possibile base del contratto scritto che, se provato, potrebbe rilevare ai fini degli interessi
art. 115 c.p.c.
richiamato in tema di principio di non contestazione; la Corte afferma che la sua deduzione richiede specificità e autosufficienza, con indicazione puntuale degli atti e del loro contenuto
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
la Corte lo usa per affermare che il ricorso deve indicare compiutamente il contenuto degli atti e la loro collocazione nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile
art. 345 c.p.c.
richiamato nel confronto con i precedenti sulla nullità per mancanza di forma scritta e sul contraddittorio in appello
art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 502 del 1992
menzionato nel richiamo alla giurisprudenza che collega il rapporto di assistenza sanitaria a fonte non negoziale e regolamentare
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo
Direttiva 2011/7/UE
richiamata solo come fonte attuativa della disciplina sugli interessi moratori invocata dalla ricorrente
Massime di principio
- Quando si deduce in cassazione la violazione del principio di non contestazione, il ricorrente deve rispettare un rigoroso onere di specificità: deve indicare dove i fatti sarebbero stati allegati o riconosciuti, riportare il contenuto essenziale degli atti rilevanti e segnalarne con precisione la presenza nel fascicolo, così da consentire il controllo ex art. 115 c.p.c. e art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Il pagamento della sorte capitale o l’esecuzione di prestazioni in sé non suppliscono alla mancanza di un contratto scritto quando la forma scritta è richiesta per gli atti negoziali della pubblica amministrazione; il comportamento concludente non è idoneo a sostituire la forma formale richiesta.
- Se la sentenza impugnata si fonda su due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, l’inammissibilità o l’infondatezza delle censure dirette contro una sola ratio rende inammissibili anche le doglianze relative all’altra per difetto di interesse.
- Il giudice di merito è il solo competente ad apprezzare l’esistenza e il valore della non contestazione; il sindacato di legittimità è limitato ai profili di correttezza giuridica e coerenza logico-formale della motivazione.
- La richiesta di applicazione degli interessi moratori del D.Lgs. 231/2002 richiede, nei rapporti con la pubblica amministrazione sanitaria, la verifica della fonte del rapporto e dell’esistenza del contratto scritto rilevante; in mancanza, il credito resta soggetto alla diversa disciplina degli interessi legali codicistici.
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