Sentenza n. 14771/2026 - Roma, Sezione 3
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’istanza avanzata dal ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento e l’attribuzione dei benefici economici di cui alla legge n. 63/2025; per l’accertamento dell’obbligo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di provvedere con un provvedimento espresso, con conseguente ordine di farlo entro un determinato termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dedotto sulla richiesta di riconoscimento e attribuzione dei benefici economici previsti dalla legge n. 63/2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il presunto silenzio-inadempimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere con un atto espresso in relazione all'istanza di riconoscimento e attribuzione dei benefici economici previsti dalla legge n. 63/2025. L'istanza era stata formulata il 16 dicembre 2025, reiterata il 19 gennaio 2026 e nuovamente sollecitata con diffida del 27 marzo 2026. Il ricorrente ha sostenuto che il Ministero avesse fornito soltanto un riscontro interlocutorio alla prima richiesta, senza definire il procedimento e senza rispondere conclusivamente alle istanze successive. Ha inoltre dedotto che una comunicazione del 9 gennaio 2026 avrebbe specificato e ampliato, sul piano fattuale e giuridico, la richiesta del beneficio. Il Ministero si è opposto rilevando di avere già definito la questione con nota del 31 dicembre 2025, indicata nella parte motivazionale anche come nota del 31 dicembre 2026, con la quale aveva motivatamente negato la spettanza del beneficio per difetto dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che non sussistesse alcuna inerzia del Ministero, poiché l'amministrazione aveva già fornito un riscontro espresso, esaustivo e motivato alla specifica pretesa del ricorrente, richiamando la relazione illustrativa al d.P.C.M. del 27 agosto 2025 e l'art. 2, comma 4, della legge n. 63/2025. Secondo il Collegio, il riscontro non era meramente interlocutorio, né rinviava la decisione a successive valutazioni, ma comunicava chiaramente la ragione giuridica ostativa al riconoscimento della speciale elargizione: la nozione di vittima rilevante ai fini del beneficio coincideva con la persona deceduta nell'evento dannoso, mentre il ricorrente non possedeva i requisiti soggettivi richiesti. Le successive comunicazioni del ricorrente costituivano una mera reiterazione della medesima domanda, senza nuove circostanze, argomentazioni o titoli giuridici tali da imporre un nuovo provvedimento. Il giudice ha inoltre osservato che la contestazione del contenuto sostanziale del diniego non poteva essere veicolata attraverso l'azione avverso il silenzio, trattandosi di un atto già comunicato e non tempestivamente impugnato nel termine decadenziale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
legge n. 63/2025
«è assegnata e corrisposta per ciascuna vittima ai membri della famiglia individuati secondo il seguente ordine: ...»
La disciplina è stata interpretata nel senso che la vittima rilevante ai fini del beneficio coincide con la persona deceduta a seguito dell'evento dannoso; i benefici sono attribuiti ai membri della famiglia secondo l'ordine indicato dall'art. 2, comma 4.
art. 2, comma 4, legge n. 63/2025
«è assegnata e corrisposta per ciascuna vittima ai membri della famiglia individuati secondo il seguente ordine»
La disposizione individua i soggetti destinatari della speciale elargizione secondo un ordine di priorità familiare e costituisce la base normativa del diniego opposto al ricorrente.
d.P.C.M. 27 agosto 2025
Atto attuativo della legge n. 63/2025 richiamato dal Ministero e dal TAR per definire l'ambito soggettivo dei benefici.
art. 31 c.p.a.
La controversia è stata proposta come azione avverso il silenzio; dal testo emerge che tale azione presuppone l'assenza di un provvedimento espresso ancora dovuto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per giustificare l'oscuramento dei dati personali particolari.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento non è esperibile quando l'amministrazione abbia già adottato e comunicato un provvedimento espresso, esaustivo e motivato sulla specifica istanza dell'interessato, anche se il provvedimento è di diniego.
- La mera reiterazione di una domanda già definita negativamente non impone all'amministrazione di adottare un nuovo provvedimento, quando le successive istanze non introducano fatti, argomentazioni o titoli giuridici nuovi idonei a modificare il quadro valutativo.
- Il riscontro amministrativo è conclusivo e non meramente interlocutorio quando individua chiaramente la ragione giuridica ostativa all'accoglimento della pretesa e non rinvia la decisione a successive valutazioni.
- L'azione contro il silenzio non può essere utilizzata per contestare sostanzialmente un diniego espresso già comunicato e non tempestivamente impugnato entro il termine decadenziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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