Cassazione Penale, Ordinanza n. 21186/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio per bancarotta semplice. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per bancarotta semplice. I motivi dedotti riguardavano: 1) il preteso vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la motivazione di appello era adeguata sia nell'escludere la particolare tenuità, in ragione delle modalità della condotta e della non esiguità del danno, sia nel negare le attenuanti generiche, con richiamo agli indici personali e fattuali ritenuti decisivi.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; è sufficiente che il giudice dia conto dell'assenza di uno dei presupposti ritenuto decisivo.
La valutazione della tenuità deve considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo.
Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a richiamare gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Massime di principio
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, ma la motivazione è sufficiente se individua anche un solo profilo decisivo che escluda il requisito della tenuità.
- La motivazione che esclude la particolare tenuità del fatto è adeguata quando valorizza le modalità della condotta e la non esiguità del danno o del pericolo, se tali elementi risultano coerenti con i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice non è tenuto a confutare puntualmente ogni allegazione difensiva, potendo fondare la decisione sugli indici personali e fattuali reputati decisivi.
- In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che censuri il diniego di particolare tenuità o di attenuanti generiche quando la sentenza impugnata offra una motivazione conforme ai criteri legali e giurisprudenziali applicabili.
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