Sentenza n. 6653/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza del giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Velletri - Sez. Lavoro n. 763/2021 (causa n. 1498/2019 RG), con specifico riferimento al pagamento in favore di FRESI MARILENA degli incrementi stipendiali legati all'anzianità di servizio (cd Gradoni) in relazione al servizio non di ruolo svolto, nella misura di € 3.314,22 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonchè regolarizzazione contributiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto incrementi stipendiali per anzianità di servizio e regolarizzazione contributiva
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, che aveva accertato la violazione del principio di non discriminazione in relazione al servizio prestato a tempo determinato e aveva condannato l'amministrazione al pagamento di euro 3.314,22, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di progressione stipendiale connessa all'anzianità di servizio, nonché alla regolarizzazione contributiva previdenziale mediante pagamento dei contributi dovuti all'INPS. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva. Le amministrazioni intimate si sono costituite senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che l'amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale né giustificato la propria inerzia. Ha ordinato all'amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e subordinando l'intervento alla richiesta della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, da applicarsi soltanto in caso di ulteriore inottemperanza successiva alla scadenza dei termini fissati, nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. L'amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.200,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora per l'eventuale ulteriore inottemperanza; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta e con decorrenza successiva alla scadenza dei termini assegnati.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta
La penalità di mora decorre soltanto dal verificarsi dell'eventuale inottemperanza dell'amministrazione ai termini stabiliti dal giudice e può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma oggetto dell'obbligo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti da un giudicato né fornisce una giustificazione dell'inerzia, il giudice deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta già nella sentenza, prevedendone l'intervento subordinatamente alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora può essere applicata per l'eventuale inottemperanza successiva alla scadenza del termine giudiziale; essa non decorre automaticamente dalla pronuncia, ma dal momento in cui l'amministrazione omette di adempiere entro i termini assegnati.
- Nel giudizio di ottemperanza, la condanna alle spese segue la soccombenza, tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e dell'impegno difensivo concretamente richiesto.
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