Cassazione Civile, Ordinanza n. 16612/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, fondato su indagini svolte in relazione a operazioni transfrontaliere con la Repubblica di San Marino e su disponibilità finanziarie riconducibili al contribuente presso conti e gestioni titoli sammarinesi. L'Ufficio contestava: la detenzione di più rapporti finanziari a lui riferibili; movimentazioni per importi rilevanti; il conferimento di mandati fiduciari per la costituzione e gestione di holding lussemburghesi; l'omessa compilazione del quadro RW; l'omessa presentazione della dichiarazione riservata per attività emerse. L'avviso di accertamento recuperava a tassazione maggior reddito ai sensi degli artt. 38 e 41-bis del d.P.R. 600/1973, richiamando la presunzione di evasione dell'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 e il raddoppio dei termini di accertamento. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo non retroattiva la presunzione legale e annullando l'atto; l'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione delle regole sulla prova presuntiva, dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, degli artt. 2727 e 2729 c.c. e delle norme processuali tributarie, sostenendo che, anche se la presunzione legale non fosse applicabile retroattivamente, i medesimi fatti avrebbero comunque potuto fondare una presunzione semplice grave, precisa e concordante.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la presunzione legale di evasione prevista dall'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 non ha efficacia retroattiva, ma ha ritenuto che le disponibilità finanziarie detenute all'estero dal contribuente, per come risultanti dagli atti, costituiscano comunque un significativo elemento indiziario idoneo a sostenere una presunzione semplice di redditi non dichiarati, specie in assenza di prova contraria. Ha quindi censurato la CTR per avere annullato l'accertamento senza valorizzare tali elementi e per avere erroneamente richiesto all'Ufficio elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli già emersi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale violata
art. 116 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale violata in relazione alla valutazione della prova
artt. 1, comma 2, 2 e 35 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati nel motivo di ricorso; la Corte collega l'art. 35, comma 3, alla regola di giudizio dell'impugnazione-merito nel processo tributario
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base dell'accertamento del reddito complessivo e della presunzione relativa ai redditi non dichiarati
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale ulteriore base dell'avviso di accertamento
art. 2727 c.c.
richiamato a sostegno della disciplina delle presunzioni semplici
art. 2729 c.c.
richiamato a sostegno della possibilità di fondare l'accertamento su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
art. 12, comma 2, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. in l. 3 agosto 2009, n. 102
la Corte ribadisce che la presunzione di evasione per investimenti e attività finanziarie in territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non retroagisce
art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. in l. 3 agosto 2009, n. 102
la Corte ribadisce che il raddoppio dei termini ha natura procedimentale e si applica anche ai periodi d'imposta precedenti, secondo tempus regit actum
art. 13-bis d.l. 1 luglio 2009, n. 78
richiamato nei fatti come disciplina dello scudo fiscale non utilizzato dal contribuente
art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in relazione al raddoppio dei termini di accertamento
art. 35, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte richiama la natura di impugnazione-merito dell'accertamento tributario e la conseguente regola di giudizio nel processo tributario
art. 3 Cost.
richiamato nel principio di diritto sul carattere sostanziale della presunzione, per escludere letture che ne compromettano l'effettività difensiva
art. 24 Cost.
richiamato nel principio di diritto sul carattere sostanziale della presunzione, per tutelare il diritto di difesa del contribuente
Massime di principio
- La presunzione di evasione relativa a investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale, non procedimentale, e quindi non si applica retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- I commi che prevedono il raddoppio dei termini di accertamento e delle sanzioni hanno invece natura procedimentale e si applicano anche ai periodi precedenti, secondo il principio tempus regit actum, quando venga in rilievo la sottrazione a tassazione di redditi esportati in Paesi a fiscalità privilegiata.
- Anche quando la presunzione legale non sia applicabile per ragioni temporali, i medesimi fatti possono essere valutati come indizi ai fini di una presunzione semplice, purché il giudice di merito li apprezzi correttamente e non escluda aprioristicamente il loro rilievo probatorio.
- Nel processo tributario, il giudice non può annullare l'atto impositivo ignorando elementi fattuali che hanno chiaro valore indiziario; deve invece verificare se essi siano idonei a sostenere la pretesa fiscale in base alle regole sulla prova presuntiva.
- L'onere di fornire prova contraria grava sul contribuente quando l'Ufficio alleghi e documenti disponibilità finanziarie estere e movimenti incompatibili con la dichiarazione presentata, potendo tali circostanze fondare una ricostruzione presuntiva del reddito non dichiarato.
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