Cassazione Penale, Sentenza n. 554/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna (furto aggravato e tentato furto di un autocarro; falsa denuncia ex art. 367 c.p.) con due motivi: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà (art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.): i giudici non avrebbero spiegato l'assenza di chiamate dal suo telefono dopo le 18:44, non avrebbero chiarito l'interesse alla denuncia di furto del telefono (scheda intestata a terzo) e non avrebbero valutato correttamente la ritrattazione del fratello/teste; 2) vizio di motivazione sulla quantificazione della pena e sulla comparazione di aggravanti e attenuanti (mancata esposizione dei criteri applicati e carenza di motivazione sulla dosimetria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le censure siano, di fatto, doglianze di merito volte a ottenere una diversa valutazione della prova, materia riservata al giudice di merito; ha inoltre riconosciuto che la Corte d'appello aveva fornito motivazione congrua e puntuale (sulle comunicazioni telefoniche, sulle contraddizioni del fratello e sulla coincidenza temporale del ritrovamento del telefono). Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza generica e manifestamente infondata, osservando che la comparazione tra circostanze e la dosimetria sono valutazioni discrezionali del giudice di merito purché sorrette da motivazione non illogica, che nel caso è stata fornita (richiamo alla personalità del reo, precedenti e spregiudicatezza dell'azione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata come parametro per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà valutazioni di merito e non colpivano un vizio di motivazione rilevante ai sensi della norma, essendo la motivazione della Corte d'appello congrua.
art. 367 cod. pen.
Norma relativa alla falsa denuncia: applicata in primo grado per la condanna del ricorrente che aveva denunciato il furto del proprio telefono pur avendolo invece dimenticato nell'autocarro; la Cassazione ha dato per assorbita la valutazione della responsabilità al vaglio dei giudici di merito.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio di specificità del motivo di cassazione: la Corte sottolinea che il ricorso non può ignorare le spiegazioni fornite dal giudice di merito, altrimenti è aspecifico e inammissibile ai sensi della norma.
art. 133 cod. pen.
Norma sui criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ricordato che il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella dosimetria e può avvalersi di una motivazione sintetica purché indichi di aver valutato i criteri richiesti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sul pagamento delle spese e sulla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità: applicata per irrogare al ricorrente le spese e la sanzione prevista.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede la valutazione della prova: le censure che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili se la motivazione del giudice di merito è congrua.
- Un motivo di cassazione deve essere specifico e confrontarsi con le ragioni espresse dal giudice di merito; l'ignorare o riproporre argomentazioni già valutate e respinte in appello può portare all'inammissibilità per aspecificità.
- La discrezionalità del giudice di merito nella comparazione tra aggravanti e attenuanti e nella dosimetria della pena è ampia: è sufficiente una motivazione non illogica, anche sintetica, che renda comprensibili le ragioni della scelta.
- Questioni attinenti alla credibilità dei testi e alle contraddizioni emergenti in dibattimento sono essenzialmente valutazioni di merito e difficilmente valorizzabili in cassazione salvo vizio logico-giuridico palese nella motivazione.
- In caso di ricorso inammissibile si può essere condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.; pertanto, in cassazione è fondamentale selezionare questioni di diritto precise e circostanziate.
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