Sentenza del 13/07/2018 n. 5021 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires - Contratto di mutuo ipotecario - Immobile destinato a locazione - Interessi passivi - Deducibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deduzione degli interessi passivi è stata negata. La disciplina agevolativa non si estende ai mutui contratti per la ristrutturazione di immobili destinati alla locazione, poiché la relativa ratio è incentivare l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi e favorire lo sviluppo dell’edilizia abitativa. Il ricorso è quindi risultato infondato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES, degli interessi passivi derivanti da un contratto di mutuo ipotecario stipulato per finanziare la ristrutturazione di un immobile destinato alla locazione. Il ricorrente sosteneva che tali interessi fossero deducibili in relazione al reddito prodotto dall’immobile. È stato invece ritenuto decisivo che il finanziamento non fosse finalizzato all’acquisto o alla costruzione dell’immobile, ma esclusivamente alla sua ristrutturazione.
Norme richiamate
D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 36
La norma, relativa al reddito dei fabbricati, è stata interpretata nel senso che la disciplina favorevole alla deduzione degli interessi passivi per immobili destinati alla locazione riguarda finanziamenti finalizzati all’acquisto o alla costruzione dell’immobile, non alla sua mera ristrutturazione.
D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 96
La disposizione disciplina la deducibilità degli interessi passivi secondo le regole generali, senza consentire, nel caso esaminato, la deduzione di interessi relativi a un finanziamento destinato esclusivamente alla ristrutturazione dell’immobile.
Massime di principio
- Per valutare la deducibilità degli interessi passivi relativi a un immobile locato occorre verificare con precisione la destinazione del finanziamento risultante dal contratto e dalla documentazione bancaria.
- La deduzione agevolata degli interessi non si applica automaticamente a ogni mutuo ipotecario collegato a un immobile locato: rileva la finalità specifica del finanziamento.
- Un mutuo destinato all’acquisto o alla costruzione dell’immobile può rientrare nella disciplina favorevole, mentre un finanziamento destinato soltanto alla ristrutturazione, secondo l’interpretazione della sentenza, non vi rientra.
- La ratio della disciplina è incentivare l’incremento o la realizzazione di immobili abitativi destinati alla locazione; le agevolazioni fiscali devono pertanto essere interpretate in coerenza con tale finalità.
- In situazioni analoghe è essenziale distinguere tra spese di acquisto o costruzione e spese successive di manutenzione o ristrutturazione, verificando inoltre l’eventuale applicazione delle regole generali sugli interessi passivi.
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