Cassazione Civile, Sentenza n. 34572/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva rigettato la sua domanda di usucapione sulla metà di un fabbricato di Cervia pervenuta allo Stato ex art. 586 c.c. (quota ereditata dallo Stato). L'unico motivo di ricorso in Cassazione denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1163, 1165, 1167, 2943 c.c. e dell'art. 1, comma 260, L. n. 296/2006, sostenendo che la novella del 2007 non poteva interrompere o inficiare un possesso iniziato nel 1995: secondo il ricorrente una eventuale clandestinità sopravvenuta non avrebbe rilevanza e non avrebbe potuto impedire il decorso del termine per l'usucapione già in corso.
La decisione
La Corte di Cassazione (Sez. II) ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 1, comma 260, L. 296/2006 alle situazioni possessorie ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma: la disposizione ha introdotto per i beni pervenuti allo Stato ex art. 586 c.c. un onere di comunicazione all'Agenzia del Demanio e ha esteso la disciplina di cui all'art. 1163 c.c. prevedendo una presunzione di clandestinità fino a che non sia effettuata la comunicazione. Poiché nel caso di Belletti non era stata fatta la comunicazione all'Agenzia, il periodo utile per l'usucapione non poteva dirsi maturato e pertanto non si è formato il diritto acquisito all'usucapione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e dichiarando l'eventuale carico di un ulteriore contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1, comma 260, L. n. 296/2006
Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali.
La norma introduce un obbligo di comunicazione a carico del possessore su beni pervenuti allo Stato e pone una presunzione legale di clandestinità del possesso fino alla comunicazione; ciò estende l'area dei vizi del possesso rilevanti ai fini dell'usucapione per i beni statali acquisiti ex art. 586 c.c.
art. 1163 c.c.
Stabilisce che il possesso violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui cessano la violenza o la clandestinità. La Cassazione interpreta che la comunicazione all'Agenzia assolve alla funzione di eliminare la presunzione di clandestinità prevista dalla L. 296/2006.
art. 1165 c.c.
Riguarda le regole generali sul possesso e le sue vicende; la Corte osserva che il principio di tassatività degli atti di interruzione dell'usucapione non ostacola la fattispecie speciale introdotta dalla legge finanziaria.
art. 1167 c.c.
Tratta delle azioni a tutela del possesso; richiamato nel quadro delle regole generali sul possesso e sulle sue tutele, ma non impedisce l'operatività della nuova disciplina speciale.
art. 2943 c.c.
Disciplina l'interruzione dei termini prescrizionali e dell'usucapione; la Corte chiarisce che la novella ha introdotto una nuova ipotesi di vizio del possesso non riconducibile esclusivamente alle già disciplinate ipotesi di interruzione naturale o civile.
art. 586 c.c.
Prevede l'acquisto dei beni vacanti o delle eredità giacenti da parte dello Stato; tale fattispecie è il presupposto per l'applicazione speciale dell'art. 1, comma 260, L. 296/2006.
art. 11 disposizioni preliminari al codice civile
Principio di irretroattività della legge: la Corte lo applica distinguendo i diritti già consolidati (diritti quesiti) dalle situazioni in itinere, ammettendo l'applicazione della nuova norma agli effetti non ancora esauriti di rapporti sorti anteriormente.
art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.
Norma richiamata come fondamento di censura in Cassazione (violazione o falsa applicazione di legge processuale sostanziale); la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
Massime di principio
- La L. 296/2006, art. 1 comma 260, ha introdotto per i beni acquisiti dallo Stato ex art. 586 c.c. una speciale disciplina del possesso utile a usucapione: il possesso è presunto clandestino fino alla comunicazione all'Agenzia del Demanio.
- La norma non è retroattiva rispetto ai diritti già consolidati (diritti quesiti): se l'usucapione era già perfezionata alla data di entrata in vigore della legge, la norma non si applica; invece si applica alle situazioni possessorie ancora in corso alla data di entrata in vigore.
- Chi esercita possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti ha l'onere di comunicare il proprio possesso all'Agenzia del Demanio; l'inadempimento impedisce la maturazione dell'usucapione e sposta l'onere della prova sul privato.
- Una clandestinità sopravvenuta o la presunzione di clandestinità introdotta dalla legge può incidere sul decorso del termine per l'usucapione anche se il possesso era iniziato in modo visibile anteriormente alla legge.
- In assenza di maturazione del termine per usucapione non è possibile ottenere una sentenza dichiarativa di usucapione; il possessore resta tutelato mediante le azioni ordinarie per la tutela del possesso, ma non acquista il diritto per usucapione finché non sono soddisfatti i requisiti posti dalla legge.
- Il principio di tassatività degli atti interruttivi dell'usucapione non esclude che una norma sopravvenuta possa creare una nuova ipotesi di vizio del possesso rilevante ai fini dell'usucapione.
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